Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 27 nov 2023
Misure transitorie La sostanza e il preparato specificati nell’allegato II, per l’uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nonché i mangimi che li contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 25 ottobre 2026 conformemente alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2023.
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