Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 nov 2023
Disposizioni transitorie
1. Qualora le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a talune categorie di navi, in particolare le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a una data successiva al 9 gennaio 2024, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che sono modificate o abrogate dal presente regolamento e che si applicano a tali categorie di navi il giorno prima di tale data, in particolare gli articoli da 14 a 25 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, continuano ad applicarsi a tali categorie di navi fino alla data alla quale le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a tali categorie di navi.
2. Per quanto riguarda le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, l'articolo 9, l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e da 7 a 12, gli articoli 15, 19 bis, da 21 a 24 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano a tali navi a decorrere dal 10 gennaio 2028.
3. Fino al 10 gennaio 2027 gli Stati membri possono continuare ad applicare i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento che sono stati approvati dalla Commissione conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché agli articoli 76 e 77 e agli allegati XIX, XX e XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (30) applicabili il 9 gennaio 2024 e che non sono scaduti.
4. A decorrere dal 10 luglio 2024 fino al 10 gennaio 2026 e in deroga all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 2, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili il 8 gennaio 2024, non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato previsto all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento costituisce un'infrazione grave qualora siano soddisfatti uno o più criteri corrispondenti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. Per la trasmissione elettronica tramite CATCH dei certificati di cattura e di eventuali documenti connessi conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 quale modificato dal presente regolamento, fino al 10 gennaio 2028 l'importatore può utilizzare i certificati di cattura ed eventuali documenti connessi che sono stati convalidati, approvati e firmati prima del 10 gennaio 2026 conformemente agli articoli 12 e 14 e agli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili al momento della loro convalida, approvazione o firma.
6. Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 38, punto 10), del regolamento (CE) n. 1005/2008 come modificato dal presente regolamento, degli armatori dell'Unione, compresi i titolari effettivi, di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti conformemente all'articolo 33 di tale regolamento di cancellare tali pescherecci dal registro di tali paesi, tale richiesta, in relazione ai paesi già inclusi in tale elenco al 9 gennaio 2024 deve essere effettuata entro il 10 marzo 2024.
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