Art. 5 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Art. 5

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato: 1) l'articolo 12 è soppresso; 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Margine di tolleranza 1.   In deroga all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, fino al 10 gennaio 2028, per le catture a cui si applica il presente regolamento e che sono sbarcate senza cernita, il margine di tolleranza autorizzato è del 20 % per specie. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, si applica il margine di tolleranza fissato in tale lettera.».
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