Art. 4 · Esame delle misure di paesi terzi

Art. 4

Esame delle misure di paesi terzi

In vigore dal 22 nov 2023
Esame delle misure di paesi terzi 1.   La Commissione può esaminare, di propria iniziativa o sulla base di una richiesta debitamente motivata, qualsiasi misura di un paese terzo per accertare se soddisfi le condizioni dell’, paragrafo 1. 2.   Quando esamina una misura di un paese terzo, la Commissione agisce rapidamente. L’esame non supera di norma i 4 mesi. La Commissione procede all’esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, inclusi uno Stato membro, il Parlamento europeo, gli operatori economici o i sindacati. Conformemente all’, la Commissione garantisce la protezione delle informazioni riservate, compresa, ove necessario, la protezione dell’identità della persona che le fornisce. La Commissione mette a disposizione del pubblico uno strumento sicuro al fine di agevolare la presentazione di informazioni alla Commissione. 3.   La Commissione informa tempestivamente gli Stati membri sull’avvio dell’esame e sui pertinenti sviluppi riguardanti gli esami in corso. 4.   La Commissione chiede informazioni sull’impatto delle misure del paese terzo, se necessario. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni e gli Stati membri rispondono rapidamente a tale richiesta. Pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, se del caso, mediante altri mezzi adeguati di comunicazione pubblica, la Commissione può invitare i portatori di interessi a presentare informazioni. La Commissione specifica un termine entro il quale tali informazioni devono essere presentate, tenendo conto del periodo indicato al paragrafo 2, primo comma. Se la Commissione pubblica tale avviso, notifica l’avvio dell’esame al paese terzo interessato.
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