Art. 2
Coercizione economica
In vigore dal 22 nov 2023
Coercizione economica
1. Ai fini del presente regolamento, si ha coercizione economica allorché un paese terzo applica o minaccia di applicare una misura che incide sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un particolare atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro.
2. Nel determinare se le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte, la Commissione e il Consiglio tengono conto di quanto segue:
a)
l’intensità, la gravità, la frequenza, la durata, l’ampiezza e l’entità della misura del paese terzo, incluso il suo impatto sulle relazioni in materia di scambi e investimenti con l’Unione, e la pressione che ne deriva per l’Unione o per uno Stato membro;
b)
se il paese terzo segua un modello di interferenza che cerca di impedire od ottenere particolari atti dell’Unione, di uno Stato membro o di un altro paese terzo;
c)
fino a che punto la misura del paese terzo interferisca con uno spazio di sovranità dell’Unione o di uno Stato membro;
d)
se il paese terzo agisca sulla base di una legittima preoccupazione riconosciuta a livello internazionale;
e)
se e in che modo il paese terzo, prima dell’istituzione o dell’applicazione della misura del paese terzo, abbia compiuto seri tentativi, in buona fede, per risolvere la questione mediante un coordinamento o un procedimento di risoluzione delle controversie internazionali, a livello bilaterale o in una sede internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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