Art. 19
Relazioni e riesame
In vigore dal 22 nov 2023
Relazioni e riesame
1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi nell’applicazione del presente regolamento nel corso dell’esame delle misure di paesi terzi compreso il relativo avvio, il dialogo con il paese terzo interessato e la cooperazione internazionale, nonché nel periodo durante il quale sono in vigore le misure di risposta dell’Unione.
Alla luce delle informazioni ricevute, il Parlamento europeo o il Consiglio può invitare la Commissione, se del caso, a uno scambio di opinioni.
Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere con qualsiasi mezzo appropriato.
2. La Commissione valuta le misure di risposta dell’Unione adottate a norma dell’ entro 6 mesi dalla loro cessazione, tenendo conto dei contributi dei portatori di interessi, delle informazioni fornite dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni altra informazione pertinente e presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Tale relazione di valutazione esamina l’efficacia e il funzionamento delle misure di risposta dell’Unione e, se del caso, trae eventuali conclusioni ai fini di future misure di risposta dell’Unione nonché per il riesame del presente regolamento a norma del paragrafo 3.
3. Non oltre 3 anni dall’adozione del primo atto di esecuzione a norma dell’ o entro il 27 dicembre 2028, se precedente, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione riesamina il presente regolamento e la sua attuazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai fini di tale riesame, la Commissione presta particolare attenzione alle questioni che potrebbero sorgere per quanto riguarda il rapporto tra il presente regolamento e altri strumenti dell’Unione esistenti.
Storico versioni
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