Art. 15
Riservatezza
In vigore dal 22 nov 2023
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state fornite, richieste o ottenute.
2. Il soggetto che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 può chiedere che siano trattate come riservate. Tale domanda è accompagnata da un riassunto significativo e di carattere non riservato delle informazioni in questione oppure dall’indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in questione.
3. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri o i loro rispettivi funzionari non divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le fornisce.
4. I paragrafi 2 e 3 non ostano a che la Commissione divulghi informazioni generali sotto forma di riassunto significativo, purché tale divulgazione non consenta di conoscere l’identità del soggetto che le ha fornite.
La divulgazione di tali informazioni generali tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a che le loro informazioni riservate non siano divulgate.
5. I funzionari degli Stati membri sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni in relazione al presente regolamento.
6. La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni con i funzionari degli Stati membri.
Storico versioni
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