Art. 14
Punto di contatto unico
In vigore dal 22 nov 2023
Punto di contatto unico
1. La Commissione mette a disposizione al suo interno un punto di contatto unico per l’applicazione del presente regolamento e il suo coordinamento con tutti gli atti giuridici dell’Unione pertinenti e per raccogliere informazioni e fornire analisi dei costi e dei dati al fine di determinare la natura della coercizione economica.
2. Ai fini del presente regolamento il punto di contatto unico costituisce, nel pieno rispetto del principio di riservatezza, il principale punto di contatto per le imprese e i portatori di interessi del settore privato dell’Unione colpiti dalla coercizione economica, anche per quanto riguarda l’assistenza da fornire a tali imprese e portatori di interessi nel contesto della coercizione economica in corso.
Storico versioni
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