Art. 13 · Raccolta di informazioni relative alle misure di risposta dell’Unione

Art. 13

Raccolta di informazioni relative alle misure di risposta dell’Unione

In vigore dal 22 nov 2023
Raccolta di informazioni relative alle misure di risposta dell’Unione 1.   La Commissione chiede, prima dell’adozione o della modifica di misure di risposta dell’Unione, e può chiedere, prima della sospensione o della cessazione di tali misure, informazioni e opinioni in merito all’impatto economico sugli operatori economici dell’Unione mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, se del caso, tramite altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati. L’avviso indica la data entro la quale le informazioni e opinioni devono essere trasmesse alla Commissione. La Commissione può iniziare la raccolta di informazioni e opinioni di cui al primo comma in qualsiasi momento ritenga opportuno. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione informa e consulta i portatori di interessi, in particolare le associazioni che agiscono a nome degli operatori economici e i sindacati, che potrebbero essere interessati da eventuali misure di risposta dell’Unione, così come le autorità degli Stati membri coinvolte nella preparazione o nell’attuazione della legislazione che disciplina i settori che potrebbero essere interessati da tali misure. 3.   Senza ritardare indebitamente l’adozione di misure di risposta dell’Unione, la Commissione identifica possibili opzioni per eventuali misure di risposta dell’Unione e chiede informazioni e pareri riguardanti in particolare: a) l’impatto di tali misure sui soggetti di paesi terzi o sui loro concorrenti, i partner commerciali o i clienti all’interno dell’Unione, nonché gli utenti, i consumatori finali o i lavoratori subordinati all’interno dell’Unione; b) l’interazione di tali misure con la pertinente legislazione degli Stati membri; c) l’onere amministrativo che tali misure potrebbero causare. 4.   La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni e opinioni raccolte a norma del presente articolo. Nel presentare un progetto di atto di esecuzione al comitato nel contesto della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, la Commissione fornisce un’analisi delle misure previste e del loro potenziale impatto. Tale analisi comprende una valutazione approfondita dell’impatto sulle industrie a monte e a valle, così come sui consumatori finali all’interno dell’Unione e, se del caso, evidenzia potenziali impatti sproporzionati. 5.   Ai fini dell’adozione di atti di esecuzione immediatamente applicabili a norma dell’, paragrafo 5, la Commissione chiede le informazioni e opinioni in modo mirato ai portatori di interessi pertinenti, a meno che non sussista una situazione eccezionale con imperativi motivi d’urgenza tali per cui la raccolta di informazioni e opinioni non sia possibile o necessaria per ragioni oggettive, ad esempio per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione.
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