Art. 12
Modifica, sospensione e cessazione delle misure di risposta dell’Unione
In vigore dal 22 nov 2023
Modifica, sospensione e cessazione delle misure di risposta dell’Unione
1. La Commissione riesamina regolarmente la coercizione economica e l’efficacia delle misure di risposta dell’Unione e i loro effetti sugli interessi dell’Unione.
2. Qualora il paese terzo sospenda la coercizione economica, la Commissione sospende l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione per la durata della sospensione del paese terzo.
Se il paese terzo e l’Unione o lo Stato membro interessato hanno concluso un accordo, anche sulla base di un’offerta di tale paese terzo, per sottoporre la questione a un procedimento di risoluzione delle controversie di un terzo vincolante a livello internazionale e anche tale paese terzo sospende la coercizione economica, la Commissione sospende l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione per la durata del procedimento di risoluzione delle controversie.
Qualora una decisione del procedimento di risoluzione delle controversie o una transazione con il paese terzo richieda l’attuazione da parte del paese terzo, la Commissione sospende l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione a condizione che il paese terzo si impegni nell’attuazione di tale decisione o transazione.
La Commissione sospende o riprende l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione, se necessario, alla luce dell’interesse dell’Unione determinato a norma dell’ o qualora sia necessario per agevolare il proseguimento dell’impegno a norma dell’, paragrafo 3, dopo l’adozione delle misure di risposta dell’Unione.
La Commissione sospende o riprende l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Qualora sia necessario adeguare le misure di risposta dell’Unione tenendo conto degli o di ulteriori sviluppi, compresa la reazione del paese terzo, la Commissione modifica, se del caso, le misure di risposta dell’Unione mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione cessa le misure di risposta dell’Unione in una qualsiasi delle circostanze seguenti:
a)
la coercizione economica è cessata e, se il Consiglio ha deciso di chiedere la riparazione del pregiudizio per l’Unione a norma dell’, paragrafo 10, il pregiudizio per l’Unione è stato riparato;
b)
la coercizione economica è cessata, ma il paese terzo non ha riparato il pregiudizio per l’Unione nonostante il Consiglio avesse deciso di chiedere la riparazione del pregiudizio per l’Unione a norma dell’, paragrafo 10, salvo che il mantenimento delle misure di risposta dell’Unione sia necessario per conseguire l’obiettivo del presente regolamento, tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico;
c)
è stata raggiunta una soluzione concordata;
d)
una decisione vincolante in un procedimento di risoluzione delle controversie che coinvolge una parte terza internazionale relativo alla questione della coercizione economica richiede la cessazione della misura di risposta dell’Unione;
e)
la cessazione delle misure di risposta dell’Unione è opportuna alla luce dell’interesse dell’Unione determinato a norma dell’.
La Commissione cessa le misure di risposta dell’Unione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come evitare danni irreparabili all’Unione o a uno Stato membro, o continuare a garantire la coerenza con gli obblighi dell’Unione ai sensi del diritto internazionale a seguito della sospensione o della cessazione della coercizione economica, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili al fine di sospendere o modificare le misure di risposta dell’Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, e restano in vigore per un periodo non superiore a 2 mesi.
Storico versioni
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