Art. 11 · Criteri per la selezione e l’elaborazione delle misure di risposta dell’Unione

Art. 11

Criteri per la selezione e l’elaborazione delle misure di risposta dell’Unione

In vigore dal 22 nov 2023
Criteri per la selezione e l’elaborazione delle misure di risposta dell’Unione 1.   Le misure di risposta dell’Unione sono proporzionate e non superano il grado di pregiudizio per l’Unione, tenendo conto della gravità della coercizione economica, del suo impatto economico sull’Unione o su uno Stato membro e dei diritti dell’Unione e dei suoi Stati membri. 2.   La Commissione seleziona ed elabora adeguate misure di risposta dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili, comprese quelle raccolte a norma dell’, e tenendo conto dell’accertamento effettuato a norma dell’, dei criteri di cui all’, paragrafo 2, della determinazione dell’interesse dell’Unione a norma dell’, di qualsiasi azione pertinente ai sensi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, nonché dei criteri seguenti: a) l’efficacia delle misure di risposta dell’Unione nell’indurre la cessazione della coercizione economica e, se richiesto, la riparazione del pregiudizio per l’Unione; b) l’assenza o la riduzione al minimo dell’impatto negativo: i) sui soggetti dell’Unione colpiti dalle misure di risposta dell’Unione, in funzione, tra l’altro, della disponibilità di alternative per tali soggetti, ad esempio fonti alternative di approvvigionamento di beni o servizi; ii) sul contesto degli investimenti nell’Unione o in uno Stato membro, compreso l’impatto sull’occupazione e sulla politica di sviluppo regionale; c) l’assenza o la riduzione al minimo dell’impatto negativo sulla promozione della crescita economica e dell’occupazione attraverso la tutela dei diritti di proprietà intellettuale quale mezzo per promuovere l’innovazione e un’economia della conoscenza nell’Unione o in uno Stato membro; d) la capacità di fornire assistenza agli operatori economici dell’Unione colpiti dalla coercizione economica; e) l’assenza o la riduzione al minimo degli effetti negativi delle misure di risposta dell’Unione su politiche o obiettivi dell’Unione; f) l’assenza di oneri e costi amministrativi sproporzionati nell’applicazione delle misure di risposta dell’Unione; g) l’esistenza e la natura di eventuali misure di risposta adottate da paesi terzi colpiti da coercizione economica identica o simile, compreso, se del caso, qualsiasi coordinamento a norma dell’; h) qualunque criterio pertinente stabilito dal diritto internazionale. Nel selezionare le misure di risposta dell’Unione, la Commissione privilegia le misure che garantiscono nel modo più efficace la conformità ai criteri enunciati al primo comma, lettere a) e b). 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, nella selezione e nell’elaborazione di una misura di risposta adeguata che incida su una procedura con cui un’autorità pubblica dell’Unione concede autorizzazioni, registrazioni, licenze o altri diritti a una persona fisica o giuridica ai fini delle sue attività commerciali, la Commissione valuta l’adozione di misure di risposta dell’Unione nell’ordine gerarchico seguente: a) misure che incidono sulle procedure avviate dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1; b) qualora non siano disponibili le misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo, misure che incidono sulle procedure non ancora completate al momento dell’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1. Qualora non sia possibile nessuna delle misure di cui al primo comma, in circostanze eccezionali la Commissione può valutare altre misure di risposta ove sia dimostrato, alla luce delle informazioni e delle opinioni raccolte a norma dell’, che tali altre misure garantirebbero l’efficacia, senza incidere in modo sproporzionato sulle industrie a monte, sulle industrie a valle o sui consumatori finali, né imporre un onere sproporzionato al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. Nella selezione e nell’elaborazione di una misura di risposta dell’Unione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello di armonizzazione e privilegia le misure che incidono sulle procedure applicate a livello di Unione o in un settore in cui esiste un’estesa legislazione dell’Unione. Le misure di risposta dell’Unione di cui al primo comma non interferiscono con le decisioni amministrative delle autorità dell’Unione e degli Stati membri basate sulla valutazione di prove scientifiche. 4.   Ove necessario per conseguire l’obiettivo del presente regolamento, la Commissione può adottare misure di risposta dell’Unione che incidono sull’accesso all’Unione di investimenti esteri diretti o sugli scambi di servizi e che si applicano ai servizi prestati o agli investimenti diretti effettuati all’interno dell’Unione da parte di una o più persone giuridiche stabilite all’interno dell’Unione e di proprietà di persone del paese terzo o da loro controllate. La Commissione può adottare tali misure di risposta dell’Unione qualora la mancata applicazione di tali misure a tali servizi prestati o investimenti diretti effettuati si riveli insufficiente a conseguire efficacemente l’obiettivo del presente regolamento, in particolare ove l’effetto delle misure di risposta dell’Unione possa essere altrimenti eluso dal paese terzo o dalla persona interessati. Nel valutare se adottare tali misure di risposta dell’Unione, la Commissione esamina, tra l’altro, i criteri seguenti, oltre a quelli enunciati ai paragrafi 1 e 2: a) i modelli degli scambi di servizi e degli investimenti nel settore oggetto delle misure di risposta dell’Unione previste e il rischio di elusione, da parte del paese terzo o della persona interessati, delle misure di risposta dell’Unione che non si applicano ai servizi prestati o agli investimenti diretti effettuati all’interno dell’Unione; b) l’effettivo contributo possibile delle misure di risposta dell’Unione di cui al primo comma al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica e la riparazione del pregiudizio per l’Unione; c) l’esistenza di misure alternative che possano conseguire la cessazione della coercizione economica e la riparazione del pregiudizio per l’Unione e che siano ragionevolmente disponibili e meno restrittive nei confronti degli scambi di servizi o degli investimenti all’interno dell’Unione. L’adozione di tali misure di risposta dell’Unione è debitamente giustificata nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, alla luce dei criteri enunciati nel presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2675:oj#art-11