Art. 10.tit_1
Condizioni per l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione a determinate persone fisiche o giuridiche
In vigore dal 22 nov 2023
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2675:oj#art-10.tit_1