Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 22 nov 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica in caso di coercizione economica esercitata da un paese terzo. Esso stabilisce norme e procedure per garantire l’efficace tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica esercitata da un paese terzo. 2.   Il presente regolamento istituisce un quadro che permette all’Unione di rispondere alla coercizione economica con l’obiettivo di scoraggiarla o di ottenerne la cessazione, e che consente nel contempo all’Unione, in ultima istanza, di contrastarla mediante misure di risposta dell’Unione. Il presente regolamento istituisce inoltre un quadro che permette all’Unione di chiedere, se del caso, la riparazione del pregiudizio per l’Unione. 3.   Qualsiasi azione intrapresa a norma del presente regolamento deve essere conforme al diritto internazionale e condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. 4.   Il presente regolamento si applica fatti salvi gli strumenti dell’Unione esistenti e gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, nonché le azioni intraprese in virtù degli stessi che sono conformi al diritto internazionale, nel settore della politica commerciale comune, e altre politiche dell’Unione. 5.   Il presente regolamento non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri sancita dai trattati.
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