Art. 8
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 22 nov 2023
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’, punti 1), 3), 15), 30), 34), 35) e 36), si applica a decorrere dal 28 giugno 2024. L’, punti 21) e 22), si applica a decorrere dal 27 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2667:oj#art-8