Art. 7 · Entrata in funzione della piattaforma EU VAP

Art. 7

Entrata in funzione della piattaforma EU VAP

In vigore dal 22 nov 2023
Entrata in funzione della piattaforma EU VAP 1.   La Commissione adotta una decisione che fissa la data nella quale la piattaforma EU VAP entra in funzione conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 quale modificato dal presente regolamento. Tale decisione è adottata entro sei mesi dalla verifica, da parte della Commissione, del rispetto delle condizioni seguenti: a) sono stati adottati gli atti di esecuzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli atti delegati di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, dello stesso; b) eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento del collaudo generale che deve effettuare in cooperazione con gli Stati membri; c) eu-LISA ha convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche, compresa la presenza di capacità e funzionalità sufficienti della piattaforma EU VAP, e le ha comunicate alla Commissione. 2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di rilasciare i visti in formato digitale a norma dell’articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di non avvalersi della piattaforma EU VAP per un periodo massimo di sette anni dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione pubblica la notifica dello Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Durante il periodo di transizione di 7 anni di cui al primo comma del presente paragrafo, i titolari di visto possono verificare la validità e le informazioni dei visti digitali usando il servizio web della piattaforma EU VAP di cui all’ nonies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma EU VAP. 4.   Entro la fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 3 uno Stato membro può notificare alla Commissione e a eu-LISA che intende avvalersi della piattaforma EU VAP. La Commissione stabilisce la data a partire dalla quale tale Stato membro si avvale della piattaforma EU VAP. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Entro il 1o dicembre 2026 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e su eventuali rischi che incidono sui costi complessivi.
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