Art. 5
Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003
In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003
Il regolamento (CE) n. 693/2003 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’FTD/FRTD è rilasciato in formato digitale a norma del regolamento (CE) n. 694/2003.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La domanda di un FTD è sottoposta alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l’FTD/FRTD a norma dell’articolo 12.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le domande di FTD e di FRTD sono presentate mediante uno strumento di domanda online. Lo strumento di domanda online contiene i dati di cui ai paragrafi 3 e 4.»
;
3)
all’, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio scaduto.
3. Il periodo di validità del documento di viaggio per il quale è rilasciato l’FTD/FRTD è più lungo di quello dell’FTD/FRTD.
4. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l’FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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