Art. 5 · Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003

Art. 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003 Il regolamento (CE) n. 693/2003 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’FTD/FRTD è rilasciato in formato digitale a norma del regolamento (CE) n. 694/2003.» ; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La domanda di un FTD è sottoposta alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l’FTD/FRTD a norma dell’articolo 12.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Le domande di FTD e di FRTD sono presentate mediante uno strumento di domanda online. Lo strumento di domanda online contiene i dati di cui ai paragrafi 3 e 4.» ; 3) all’, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio scaduto. 3.   Il periodo di validità del documento di viaggio per il quale è rilasciato l’FTD/FRTD è più lungo di quello dell’FTD/FRTD. 4.   Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l’FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.» .
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