Art. 2 · Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) l’articolo 2 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma è inserita la lettera seguente: «f bis) la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (EU VAP);»; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «La piattaforma EU VAP condivide e riutilizza nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software del sito web dell’EES, del sito web dell’ETIAS e dell’applicazione per dispositivi mobili. La piattaforma EU VAP è sviluppata in modo da consentire agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma senza soluzione di continuità e di utilizzarla agevolmente non appena sia stata adottata una decisione del Consiglio a norma dell’, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 o dell’, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   La piattaforma EU VAP consiste dei componenti seguenti: a) un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili; b) uno spazio di memorizzazione temporanea; c) un servizio di account sicuro; d) uno strumento di verifica per i richiedenti; e) un servizio web per i titolari di visto; f) un servizio di posta elettronica; g) uno strumento di pagamento; h) uno strumento per gestire gli appuntamenti (strumento per gli appuntamenti); i) un portale per i fornitori esterni di servizi; j) un modulo di configurazione per eu-LISA, le autorità centrali e i consolati; k) un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato; l) un servizio web sicuro che consenta ai componenti della piattaforma EU VAP di comunicare; m) una funzione di assistenza (helpdesk) gestita da eu-LISA; n) una copia in sola lettura della banca dati del VIS; o) una funzionalità che consenta al richiedente di stampare documenti; p) un chatbot; q) un’infrastruttura di comunicazione sicura che consenta agli Stati membri di accedere alla piattaforma EU VAP. 7.   Uno Stato membro che non applichi ancora integralmente l’acquis di Schengen può chiedere a eu-LISA di introdurre collegamenti alla pertinente procedura nazionale di domanda dello Stato membro interessato mediante l’inclusione di un identificatore uniforme di risorse (URL) nel sito web di cui al paragrafo 6, lettera a).» ; 2) l’ è così modificato: a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “visto digitale”, il visto rilasciato in formato digitale di cui all’articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;»; b) sono aggiunti i punti seguenti: «24) “copia in sola lettura della banca dati del VIS”, un sottoinsieme di dati del VIS pertinenti ai fini del presente regolamento, ad eccezione dei dati biometrici; 25) “chatbot”, software che simula una conversazione umana attraverso l’interazione per testo o voce.»; 3) è inserito il capo seguente: «CAPO I bis PIATTAFORMA PER LA DOMANDA DI VISTO DELL’UE (EU VAP) Articolo 7 bis Informazioni disponibili sulla piattaforma EU VAP 1.   La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico le informazioni generali di cui all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009. Spetta alla Commissione e agli Stati membri fornire le informazioni, secondo le rispettive competenze quali indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2.   La piattaforma EU VAP consente di visualizzare le condizioni di ingresso di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399. 3.   Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma EU VAP, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri: a) gli obblighi in materia di visto, compresi gli elenchi in materia di visti, gli accordi di esenzione dal visto, comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio, e i casi di possibile sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, di cui agli del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e agli allegati I e II di tale regolamento; nonché le informazioni ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che preveda il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione, e dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*5)(“accordo di recesso UE-Regno Unito”); b) l’importo dei diritti per i visti di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009 e l’importo di diritti ridotti o superiori, a seconda dei casi, come ad esempio: i) nel caso di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti o di una misura in materia di riammissione derivante dall’articolo 25 bis di tale regolamento; ii) nei casi in cui si applica la direttiva 2004/38/CE; iii) nel caso di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione; e iv) nei casi in cui si applica l’accordo di recesso UE-Regno Unito; c) se applicabile, gli elenchi armonizzati di documenti giustificativi adottati conformemente all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009; d) gli eventuali requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio in conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009. Laddove l’informazione è fornita da uno Stato membro, eu-LISA configura la piattaforma EU VAP dopo la conferma dell’informazione da parte della Commissione. 4.   Le autorità centrali sono responsabili dell’inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP: a) le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale di cui all’ del regolamento (CE) n. 810/2009; b) gli accordi di rappresentanza di cui all’ del regolamento (CE) n. 810/2009; c) l’uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009; d) i documenti giustificativi di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all’accordo di recesso UE-Regno Unito; e) le deroghe opzionali all’obbligo del visto di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1806; f) le esenzioni opzionali dal pagamento dei diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009. 5.   Il consolato o le autorità centrali dello Stato membro competente sono responsabili dell’inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP: a) i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, anche per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti; b) gli appuntamenti disponibili nello strumento per gli appuntamenti e i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi. 6.   La piattaforma EU VAP dispone di un chatbot. Il chatbot è concepito per dialogare con gli utenti fornendo risposte sulla procedura di domanda di visto, i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di visto, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi, i recapiti e le norme in materia di protezione dei dati. Articolo 7 ter Modulo di domanda 1.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 810/2009, ogni richiedente presenta una domanda di cui all’articolo 11 di tale regolamento tramite la piattaforma EU VAP. 2.   La piattaforma EU VAP fornisce a ciascun richiedente le informazioni di cui agli articoli 37 e 38. 3.   Fatto salvo l’articolo 7 quater, se del caso, il richiedente fornisce i dati nel modulo di domanda che figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009. I suddetti dati sono registrati e conservati nello spazio di memorizzazione temporanea conformemente ai periodi di conservazione dei dati indicati all’articolo 7 quinquies. 4.   La piattaforma EU VAP contiene un servizio di account sicuro. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di conservare i dati forniti per domande successive, ma soltanto se il richiedente acconsente liberamente ed esplicitamente a tale conservazione, ai sensi dell’, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di presentare la domanda in varie fasi. 5.   I caratteri alfabetici dei dati forniti dal richiedente a norma del paragrafo 3 sono caratteri latini. 6.   Al momento della presentazione della domanda, la piattaforma EU VAP riprende l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunge ai dati del fascicolo della domanda. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per integrare il presente regolamento definendo un modulo di domanda semplificato nella piattaforma EU VAP da utilizzare, rispettivamente, nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio a norma dell’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 o per la proroga del visto a norma dell’articolo 33 di tale regolamento, qualora tali procedure siano condotte tramite la piattaforma EU VAP. Articolo 7 quater Norme specifiche sull’uso della piattaforma EU VAP 1.   Un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, può presentare una domanda di visto senza usare la piattaforma EU VAP ed è autorizzato a presentare la domanda di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi, a sua scelta. 2.   Qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, presenti una domanda di visto tramite la piattaforma EU VAP, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione. 3.   In particolare, la piattaforma EU VAP è progettata per consentire l’applicazione delle norme specifiche seguenti: a) i diritti per i visti non vengono riscossi; b) nel modulo per la domanda di visto, il richiedente non è tenuto a fornire i dati personali seguenti: i) occupazione attuale; ii) datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono; oppure, per gli studenti, nome e indirizzo dell’istituto di insegnamento; iii) cognome e nome della persona o delle persone che invitano nello Stato membro o negli Stati membri; diversamente, nome dell’albergo o degli alberghi o alloggi provvisori nello Stato membro o negli Stati membri; iv) nome e indirizzo dell’impresa/organizzazione che invita; v) modalità di copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del richiedente; c) il richiedente ha la facoltà di presentare documenti comprovanti che è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; il richiedente non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 né a dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15 dello stesso; d) in deroga all’articolo 7 quinquies, paragrafo 7, l’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità è attuato soltanto per verificare: i) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati; ii) se sia data prova del possesso di un passaporto valido conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione; iii) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile; e) quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all’articolo 7 octies il richiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato dal cittadino dell’Unione o da un altro cittadino di paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o lo raggiunge. 4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, chieda la proroga del visto o la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Non vengono riscossi diritti per la proroga del visto né per la conferma del visto. 5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto. Articolo 7 quinquies Procedura di domanda tramite la piattaforma EU VAP 1.   Al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all’articolo 7 ter, la piattaforma EU VAP determina il tipo di visto richiesto e svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base del numero di giorni di soggiorno previsto dal richiedente e dello Stato membro del primo ingresso, forniti dal richiedente. Tuttavia, il richiedente può indicare che la sua domanda sia trattata da un altro Stato membro in funzione della finalità principale del soggiorno. Ciò non preclude la verifica manuale della competenza da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009. La piattaforma EU VAP consente ai richiedenti di indicare se sono presenti legalmente ma non residenti in una giurisdizione, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. 2.   I richiedenti possono usare la piattaforma EU VAP per presentare una copia elettronica del documento di viaggio in formato digitale, nonché i documenti giustificativi e la prova di un’assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE o conformemente a un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione. 3.   Se del caso, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro di cui all’articolo 7 sexies per pagare i diritti per i visti tramite la piattaforma EU VAP. 4.   La piattaforma EU VAP è in grado di controllare la copia in sola lettura della banca dati del VIS per verificare se gli identificatori biometrici del richiedente siano stati rilevati negli ultimi 59 mesi e se il richiedente abbia già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio. Se gli identificatori biometrici del richiedente sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi e il richiedente ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente che non è tenuto a recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi per presentare la domanda. Se gli identificatori biometrici del richiedente non sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi o se il richiedente non ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente della necessità di recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi, a seconda dei casi, per presentare la domanda. 5.   Se è necessario recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi a norma del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di usare a tal fine lo strumento per gli appuntamenti di cui all’articolo 7 sexies. 6.   Il richiedente presenta la domanda corredata di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati. 7.   Dopo che il richiedente ha presentato la domanda tramite la piattaforma EU VAP, quest’ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità. L’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità verifica: a) se la domanda sia stata presentata entro il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009, ove applicabile; b) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati; c) se sia data prova del possesso di un documento di viaggio conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 810/2009; d) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile; e) se siano stati riscossi i diritti per i visti, ove applicabile. 8.   Se la domanda risulta ricevibile in base all’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP trasmette al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro interessato una notifica contenente il risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità. Se la domanda risulta non ricevibile in base all’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP informa il richiedente riguardo alla parte mancante del fascicolo della domanda. La piattaforma EU VAP è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 per consentire che le domande siano considerate ricevibili. 9.   In seguito alla notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro interessato effettuano una verifica manuale della competenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, e in seguito, se necessario, una verifica manuale della ricevibilità conformemente all’articolo 19 dello stesso. 10.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda presentata tramite la piattaforma EU VAP, i dati sono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale. I dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro. 11.   Se, dopo la verifica, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro che hanno ricevuto la notifica constatano di non essere competenti e la domanda non è ripresentata al consolato o alle autorità centrali competenti, si applica l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009. 12.   Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono usare il servizio di account sicuro per comunicare con i richiedenti. 13.   Per quanto concerne i dati trasferiti allo Stato membro di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo, tale Stato membro designa un’autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Articolo 7 sexies Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti 1.   Per pagare i diritti per i visti allo Stato membro competente tramite la piattaforma EU VAP è utilizzato uno strumento di pagamento sicuro. 2.   Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti. Se è utilizzato lo strumento per gli appuntamenti, spetta allo Stato membro fissare gli appuntamenti disponibili. Articolo 7 septies Portale per i fornitori esterni di servizi 1.   I fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi, soltanto allo scopo di: a) verificare e sottoporre a controlli di qualità e accertamenti preliminari i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia elettronica del documento di viaggio; b) caricare gli identificatori biometrici e verificare se siano già disponibili identificatori biometrici; c) caricare i documenti giustificativi, se necessari; d) usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare gli appuntamenti disponibili, se applicabile; e) inoltrare la domanda al consolato o alle autorità centrali per ulteriori trattamenti. 2.   Gli Stati membri definiscono un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai fornitori esterni di servizi, che consente ai membri debitamente autorizzati del personale di accedere al portale ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3.   I fornitori esterni di servizi non hanno accesso al VIS. Articolo 7 octies Notifica delle decisioni 1.   Una volta che l’autorità competente ha adottato una decisione in merito a una domanda di visto o a un visto rilasciato e ha reso disponibile tale decisione nell’account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma EU VAP invia al richiedente o al titolare del visto un messaggio elettronico, quale definito dal regolamento (CE) n. 810/2009. 2.   Le autorità competenti notificano ai richiedenti e ai titolari di visto le decisioni adottate conformemente alle lettere a), b) e c), rendendo disponibili tali decisioni nei rispettivi account sicuri dei richiedenti e dei titolari di visto. La notifica in questione include i dati seguenti: a) per il rilascio, la conferma o la proroga di un visto: i dati contenuti nel visto digitale conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e alle norme per la compilazione dei campi di dati del visto digitale stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009; b) per il rifiuto di un visto: i dati elencati all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all’articolo 12 del presente regolamento; c) per l’annullamento o la revoca di un visto: i dati elencati all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all’articolo 13 del presente regolamento.  nonies Strumento di verifica 1.   Lo strumento di verifica consente ai richiedenti e ai titolari di visto di verificare quanto segue: a) lo stato delle loro domande; b) lo stato e la validità dei loro visti. 2.   Lo strumento di verifica si basa sul servizio di account sicuro di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 4. 3.   La piattaforma EU VAP offre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro. Articolo 7 decies Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma EU VAP 1.   Lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma EU VAP comprendono i costi seguenti: a) i costi relativi allo sviluppo, ad opera di eu-LISA, della piattaforma EU VAP e della sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti, sotto un rigoroso controllo e monitoraggio dei costi; b) i costi relativi al funzionamento, compresa la manutenzione, della piattaforma EU VAP ad opera di eu-LISA; c) i costi relativi ai necessari adeguamenti, ad opera degli Stati membri, ai sistemi nazionali esistenti di informazione sui visti. 2.   I costi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, lettera c), conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1148.  undecies Responsabilità in materia di protezione dei dati 1.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri. Tutte le autorità competenti designate dagli Stati membri sono contitolari del trattamento a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. 2.   eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. Eu-LISA provvede affinché la piattaforma EU VAP sia gestita conformemente al presente regolamento. (*3)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)." (*4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77)." (*5)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7)." (*6)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).»;" 4) all’articolo 9, il primo comma è così modificato: a) al punto 4) sono aggiunte le lettere seguenti: «o) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto; p) indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare; q) l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda; r) qualora la domanda sia stata compilata da una persona debitamente autorizzata diversa dal richiedente attraverso la piattaforma EU VAP: indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono di tale persona, se disponibili.»; b) il punto 7) è sostituito dal seguente: «7) Una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009.»; 5) all’articolo 9 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.» ; 6) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «d ter) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009;»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) numero del visto;»; c) le lettere j) e k) sono soppresse; d) sono aggiunte le lettere seguenti: «m) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto; n) menzioni nazionali nella zona “annotazioni”»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Dati da aggiungere in caso di conferma del visto 1.   Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i dati seguenti: a) informazioni sullo stato della procedura; b) autorità che ha confermato il visto; c) luogo e data della decisione; d) dati del nuovo documento di viaggio, compresi il numero, il paese e l’autorità di rilascio, la data di rilascio e la data di scadenza; e) numero di conferma; f) una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del nuovo documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009. 2.   Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, la piattaforma EU VAP estrae ed esporta immediatamente dal VIS nell’EES i dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.»; 8) all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) numero del visto prorogato;»; 9) all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) numero del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;»; 10) l’articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) numero di vignetta visto o numero del visto;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, quando l’EES è interrogato conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell’interoperabilità con l’EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell’EES o in caso di un suo guasto.» ; 11) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 sexies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne 1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS, eu-LISA informa le autorità di frontiera degli Stati membri. 2.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera dello stesso informano eu-LISA. eu-LISA informa a sua volta la Commissione. 3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d’emergenza nazionali. Gli Stati membri adottano i loro piani d’emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d’emergenza tipo di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera o), adattati se necessario a livello nazionale. I piani d’emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il VIS di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399.»; 12) all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto o se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, o il numero del visto. Se l’identità del titolare del visto non può essere verificata con le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.» ; 13) all’articolo 20, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli da 10 a 14.»; 14) all’articolo 21, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12 bis, 13 e 14;»; 15) all’articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12, 12 bis, 13 e 14;»; 16) all’articolo 22 quater è aggiunta la lettera seguente: «h) menzioni nazionali nella zona “annotazioni”»; 17) all’articolo 22 septies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) numero del visto;»; 18) all’articolo 22 sexdecies, il paragrafo 3 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda; g) l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.»; 19) all’articolo 22 novodecies, il paragrafo 3 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda; g) l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.»; 20) all’articolo 26 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   Le infrastrutture a sostegno della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis sono ospitate presso i siti tecnici di eu-LISA. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente per fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e sicurezza dei dati. Nello sviluppare la piattaforma EU VAP, eu-LISA garantisce che si tenga conto del futuro utilizzo della piattaforma, di cui all’articolo 2 bis, da parte degli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen. Ciò riguarda in particolare la capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e l’interfaccia con il sistema nazionale di informazione sui visti. 12.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis e ne definisce le specifiche tecniche. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, a condizione che la Commissione abbia comunicato un parere favorevole al riguardo. 13.   eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma EU VAP quanto prima dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e in seguito all’adozione da parte della Commissione: a) degli atti di esecuzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del presente regolamento; e b) degli atti delegati di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, del presente regolamento. 14.   eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma EU VAP. La gestione operativa della piattaforma EU VAP consiste nell’insieme delle attività necessarie a garantirne il funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Comprende, in particolare, i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per garantire che la piattaforma EU VAP funzioni a un livello soddisfacente di qualità operativa. Il gruppo consultivo VIS di cui all’articolo 49 bis del presente regolamento e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma EU VAP. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma EU VAP è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti, dal presidente del gruppo consultivo VIS, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno una volta a trimestre. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo della piattaforma EU VAP e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali della piattaforma EU VAP. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti: a) la presidenza; b) i luoghi di riunione; c) la preparazione delle riunioni; d) l’ammissione di esperti alle riunioni; e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l’articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma. (*7)  Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj)." (*8)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).»;" 21) all’articolo 45, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «g) la definizione dei requisiti relativi al formato dei dati personali di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, e all’articolo 7 ter, paragrafo 6, da inserire nel modulo di domanda online, conformemente all’articolo 7 ter, nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati; h) la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell’assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato digitale da presentare tramite la piattaforma EU VAP, conformemente agli articoli 7 quater e 7 quinquies; i) la definizione dei requisiti del servizio di account sicuro, compresi le modalità di accesso e autenticazione, il periodo di conservazione dei dati ivi memorizzati e delle domande incomplete o delle domande che non superano la verifica della competenza e della ricevibilità, conformemente all’articolo 7 ter; j) la definizione dei requisiti relativi allo strumento di pagamento, comprese le procedure di rimborso dei richiedenti, conformemente all’articolo 7 sexies; k) la definizione dei requisiti relativi allo strumento per gli appuntamenti di cui all’articolo 7 sexies, paragrafo 2, compresa la procedura di conferma degli appuntamenti, e al collegamento a strumenti per gli appuntamenti preesistenti o alle informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione, che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi, conformemente all’articolo 7 sexies, nonché le specifiche tecniche per garantire che il familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che goda di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, o di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto possa beneficiare di una procedura accelerata; l) la definizione del metodo di autenticazione per i membri del personale del fornitore esterno di servizi che usano il portale per i fornitori esterni di servizi, conformemente all’articolo 7 septies; m) la definizione delle specifiche tecniche delle notifiche, compresi i dettagli relativi al loro formato e alle versioni stampabili, conformemente all’articolo 7 octies; n) la definizione delle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web, conformemente all’ nonies, compreso l’identificativo univoco per il richiedente; o) la definizione di piani d’emergenza tipo relativi alle procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne di cui all’articolo 18 sexies, paragrafi 1 e 2, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, conformemente all’articolo 18 sexies; p) la definizione delle specifiche tecniche e delle funzionalità del chatbot ospitato dalla piattaforma EU VAP conformemente all’articolo 7 bis, paragrafo 6; q) la definizione delle responsabilità e delle relazioni tra gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP; r) la definizione del rapporto tra i contitolari del trattamento e il responsabile del trattamento e le responsabilità di quest’ultimo.»; 22) all’articolo 48 bis, paragrafi 2, 3 e 6, i riferimenti all’«articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18», sono sostituiti dai riferimenti all’«articolo 7 ter, paragrafo 7, all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18»; 23) l’articolo 50 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Dopo la data di entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), la relazione sul funzionamento tecnico del VIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo comprende anche il funzionamento tecnico della piattaforma EU VAP.» ; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 8. 7.   eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui ai paragrafi 5 e 8.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Tre anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), del presente regolamento, la Commissione ne valuta il funzionamento. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, nonché dell’attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 e del presente regolamento. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione la Commissione presenta, se necessario, opportune proposte legislative.» .
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