Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009 Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) i diritti di soggiorno di cui godono nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*1) (“accordo di recesso UE-Regno Unito”), i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari di tale accordo. (*1)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).»;" 2) l’ è così modificato: a) il punto 6) è sostituito dal seguente: «6. “visto digitale”: un visto rilasciato nel formato digitale in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*2); (*2)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).»;" b) è inserito il punto seguente: «10 bis. “modulo di domanda”: il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto che figura nell’allegato I, disponibile online tramite la piattaforma di domanda EU Visa Application Platform (EU VAP) istituita conformemente al regolamento VIS o su carta;»; c) il punto 13) è sostituito dal seguente: «13. “firmato elettronicamente”: la conferma dell’accordo online sulla piattaforma EU VAP tramite barratura dell’apposita casella nel modulo di domanda;»; d) è aggiunto il punto seguente: «14. “messaggio elettronico”: una comunicazione inviata per via elettronica che notifica al destinatario che nel suo account sicuro sono disponibili nuove informazioni.»; 3) l’, paragrafo 5, è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), i familiari di cittadini di paesi terzi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito di cui all’, paragrafo 2, lettera c);»; 4) all’ è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Gli accordi di rappresentanza bilaterali figurano nella piattaforma EU VAP.» ; 5) l’articolo 9 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Fatti salvi gli articoli 33 e 35, le domande sono presentate tramite la piattaforma EU VAP. 1 ter.   In deroga al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti categorie di persone a presentare la domanda senza usare la piattaforma EU VAP: a) cittadini di paesi terzi per motivi umanitari; b) cittadini di paesi terzi in casi individuali giustificati o in casi di forza maggiore; c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.» ; b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «d) da un’altra persona, se del caso, debitamente autorizzata dal richiedente, se la domanda è presentata tramite la piattaforma EU VAP.»; 6) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   All’atto della presentazione della domanda i richiedenti, ove richiesto a norma dell’articolo 13, si presentano di persona per fornire i loro identificatori biometrici. I richiedenti si presentano di persona anche per la verifica del documento di viaggio in conformità dell’articolo 12.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 1 ter, in caso di dubbio in merito al documento di viaggio, ai documenti giustificativi o a entrambi, o in singoli casi in una particolare sede e in casi di elevata incidenza di documenti fraudolenti, gli Stati membri possono esigere, sulla base di una valutazione preliminare della domanda, che il richiedente si presenti per esibire tale documento di viaggio o fornisca documenti giustificativi, o entrambi. 1 ter.   I consolati, nell’ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 bis, per tenere conto delle circostanze locali.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel presentare la domanda, il richiedente: a) presenta un modulo di domanda di cui all’articolo 11; b) fornisce una prova del possesso del documento di viaggio conformemente all’articolo 12; c) consente che l’immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all’articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95; d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’articolo 13, ove applicabile; e) paga i diritti per i visti conformemente all’articolo 16; f) fornisce una prova dei documenti giustificativi conformemente all’articolo 14; g) ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15.» ; 7) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il modulo di domanda è presentato e firmato elettronicamente. Nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 ter, il richiedente ha facoltà di presentare un modulo di domanda compilato manualmente o elettronicamente, che è firmato manualmente. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale del minore in questione.» ; b) i paragrafi 1 bis e 1 ter sono soppressi; c) è inserito il paragrafo seguente: «1 quater.   Il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’ del codice frontiere Schengen e che può essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso.» ; d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tale lingua o tali lingue e, se del caso, in una non ufficiale ampiamente parlata nel paese ospitante. 5.   A norma dell’articolo 48, paragrafo 1 bis, lettera c), e qualora non esista ancora una traduzione comune nelle lingue pertinenti, la cooperazione locale Schengen garantisce una traduzione comune del modulo di domanda nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e, ove la cooperazione locale Schengen lo ritenga necessario, in qualsiasi lingua non ufficiale ampiamente parlata nel paese ospitante.» ; 8) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Documento di viaggio 1.   Il richiedente fornisce una prova del possesso di un documento di viaggio valido che soddisfi i criteri seguenti: a) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo; b) è stato rilasciato nel corso dei 10 anni precedenti. 2.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1 bis, il richiedente è tenuto a esibire il documento di viaggio di persona soltanto nel caso di una prima domanda con tale documento di viaggio, o se deve fornire identificatori biometrici. 3.   Se richiesto a norma del paragrafo 2, l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio sono controllate e verificate mediante la tecnologia appropriata. 4.   Il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi verificano che il documento di viaggio esibito di persona conformemente al paragrafo 2 corrisponda alla copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio caricata dal richiedente. Se la verifica è effettuata dal fornitore esterno di servizi, questo usa il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all’articolo 7 septies del regolamento VIS. 5.   Qualora nutra dubbi sull’identità del richiedente o sull’autenticità, l’integrità o la validità del documento di viaggio esibito, il fornitore esterno di servizi ne informa il consolato o le autorità centrali e invia il documento di viaggio al consolato per ulteriori verifiche. 6.   Se il documento di viaggio esibito contiene un supporto di memorizzazione (chip), il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi leggono il chip e verificano l’autenticità e l’integrità dei dati ivi contenuti. Sulla piattaforma EU VAP sono caricati i dati seguenti: a) i pertinenti dati personali limitatamente a quelli inclusi nella zona a lettura ottica e alla fotografia; b) i certificati elettronici; e c) i protocolli del controllo. 7.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il controllo e la verifica dei documenti di viaggio da parte del consolato, delle autorità centrali o del fornitore esterno di servizi onde garantire che il documento di viaggio fornito o esibito non sia falso, contraffatto o falsificato e relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il trattamento dei dati sul chip a norma del paragrafo 6 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2. 8.   In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, in particolare sul fatto che essa corrisponda all’originale, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi produce una nuova copia elettronica del documento di viaggio e la carica sulla piattaforma EU VAP.»; 9) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati o delle autorità centrali, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato di un fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43. In caso di dubbio, le impronte digitali rilevate dal fornitore esterno di servizi possono essere verificate presso il consolato.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7 quater.   Se gli identificatori biometrici sono rilevati da un fornitore esterno di servizi conformemente all’articolo 43, il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all’articolo 7 septies del regolamento VIS è utilizzato ai fini del caricamento degli identificatori biometrici di cui all’articolo 7 septies, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.» ; 10) all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente fornisce: a) prova dei documenti che indichino la finalità del viaggio; b) prova dei documenti relativi all’alloggio o della disponibilità di risorse sufficienti per l’alloggio del richiedente; c) prova dei documenti che indichino che il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti o è in grado di acquisirli legalmente, a norma dell’ del codice frontiere Schengen, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza del richiedente o per il transito verso un paese terzo nel quale il richiedente è sicuro di essere ammesso; d) informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che ha richiesto. 2.   All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente fornisce: a) una prova dei documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto; b) informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.» ; 11) all’articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dovranno inoltre dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.»; 12) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 3. Lo strumento di pagamento di cui all’articolo 7 sexies del regolamento VIS è utilizzato per il pagamento dei diritti per i visti, tranne qualora non sia possibile un pagamento elettronico, nel qual caso i diritti per i visti possono essere riscossi dal consolato o dal fornitore esterno di servizi incaricato di tale compito. Se riscosso in una valuta diversa dall’euro, l’importo dei diritti per i visti è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro fissato dalla Banca centrale europea. L’importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell’ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili, a prescindere dallo Stato membro competente per il rilascio del visto.» ; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Ogni tre anni la Commissione valuta l’esigenza di rivedere l’importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, nonché agli articoli 32 bis e 33, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d’inflazione generale a livello dell’Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, se opportuno la Commissione adotta, secondo l’articolo 51 bis, atti delegati relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti.» ; 13) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Dopo la notifica, mediante la piattaforma EU VAP, del risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità a norma dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 8, del regolamento VIS, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica verificano se sono competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito. 4.   Se, dopo la verifica di cui al paragrafo 3, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica constatano di non essere competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito, ne informano senza indugio il richiedente tramite l’account sicuro del richiedente nella piattaforma EU VAP e indicano lo Stato membro o il consolato competente. La piattaforma EU VAP invia al richiedente un messaggio elettronico automatico. Se, entro 15 giorni dall’invio di tale messaggio elettronico, il richiedente non presenta nuovamente la domanda allo Stato membro o al consolato competente, i dati relativi alla domanda, tra cui quelli biometrici, se del caso, sono automaticamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea conformemente all’articolo 7 quinquies del regolamento VIS e i diritti per i visti sono rimborsati. 5.   Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, il consolato o le autorità centrali verificano se sono competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito, conformemente agli . Se non sono competenti, il consolato o le autorità centrali in questione restituiscono senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsano i diritti per i visti, cancellano i dati biometrici e indicano lo Stato membro o il consolato competente.» ; 14) all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Dopo la notifica dell’esito positivo dell’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 8, del regolamento VIS, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica svolgono senza indugio le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» ; 15) l’articolo 20 è soppresso; 16) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che il documento di viaggio fornito non sia falso, contraffatto o alterato;»; b) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che il documento di viaggio fornito non sia falso, contraffatto o alterato;»; 17) l’articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all’«articolo 12, lettera a)» è sostituito dal riferimento all’«articolo 12, paragrafo 1, lettera a)»; b) al paragrafo 2, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i periodi di validità seguenti:»; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis bis.   La validità dei visti per ingressi multipli non è limitata dalla validità del documento di viaggio.» ; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Non appena l’autorità competente adotta la decisione sul rilascio di un visto e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, di tale regolamento. La decisione è messa a disposizione del richiedente nell’account sicuro. La notifica della decisione sul rilascio di un visto può essere effettuata con altri mezzi di notifica richiesti dal richiedente e autorizzati dallo Stato membro. 5.   Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, il rilascio di un visto è notificato ai richiedenti dalle autorità dello Stato membro di rilascio.» ; 18) all’articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.» ; 19) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 26 bis Visti digitali I visti sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95. I visti digitali sono registrati nel VIS e comportano un numero unico di visto.»; 20) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Compilazione dei campi di dati del visto digitale 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per la compilazione dei campi di dati del visto digitale di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento VIS. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; 21) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato Se si individua un errore su un visto adesivo per un visto non rilasciato in formato digitale, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile ed è rilasciato un visto digitale con i dati corretti.»; 22) all’articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa, di cui all’allegato VI, sono messi a disposizione del richiedente nell’account sicuro. Tale decisione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno della decisione in oggetto. Non appena l’autorità competente adotta la decisione di rifiuto e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. Se un richiedente è rappresentato da un’altra persona, il messaggio elettronico in questione è inviato a entrambi. Il termine per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale avverso una decisione di rifiuto decorre dal momento in cui il richiedente accede alla decisione nell’account sicuro. Il termine è conteggiato in base al fuso orario della residenza del richiedente indicata nel modulo di domanda. Si considera che il richiedente abbia avuto accesso alla decisione l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro. A decorrere da tale data si presume che la decisione sia stata notificata al richiedente. La piattaforma EU VAP indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una notifica presunta, la piattaforma EU VAP invia al richiedente un messaggio elettronico automatico. Se l’account sicuro non può essere utilizzato per motivi tecnici, i richiedenti possono contattare il consolato competente, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi. La notifica delle decisioni di cui al presente paragrafo può essere effettuata con altri mezzi richiesti dal richiedente e autorizzati dallo Stato membro. Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 ter, e all’articolo 35, la decisione di rifiuto e i relativi motivi sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.» ; 23) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 bis Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio 1.   I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato, scaduto o annullato e il cui visto è ancora valido chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio, se desiderano continuare a utilizzare il visto. Il nuovo documento di viaggio è dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato. Il visto è confermato dall’autorità che ha rilasciato il visto o da un’altra autorità dello stesso Stato membro secondo le informazioni comunicate dallo Stato membro che ha rilasciato il visto. 2.   I titolari di visto di cui al paragrafo 1 chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio tramite la piattaforma EU VAP utilizzando un modulo di domanda semplificato. Essi forniscono i seguenti dati: a) cognome, cognome alla nascita, nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza; b) numero del visto; c) dati del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato; d) dati del nuovo documento di viaggio; e) copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del nuovo documento di viaggio; f) prova della perdita o del furto del documento di viaggio; g) se del caso, i cambiamenti di identità avvenuti dopo il rilascio di tale visto. 3.   Il titolare del visto paga diritti per la conferma del visto pari a 20 EUR. 4.   Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona secondo le modalità comunicate dallo Stato membro. 5.   Il nuovo documento di viaggio è conforme alle condizioni di cui all’articolo 12 ed è verificato conformemente a tale articolo. 6.   Fatti salvi i rispettivi diritti di consultazione, il consolato competente o le autorità centrali competenti dello Stato membro competente possono consultare le banche dati di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento VIS quando è richiesta una conferma del visto. 7.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente stabiliscono che un visto valido può essere confermato in un nuovo documento di viaggio, inseriscono i dati nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all’articolo 12 bis del regolamento VIS. 8.   Non appena l’autorità competente adotta una decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, di tale regolamento. La decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio è messa a disposizione del titolare del visto nell’account sicuro. Tale conferma è attestata da un numero di conferma. 9.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente non possono stabilire se un visto valido possa essere confermato in un nuovo documento di viaggio, in particolare perché sussistono dubbi sull’identità del titolare del visto, essi rifiutano la conferma e revocano il visto valido, conformemente all’articolo 34. 10.   Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto. Ciò non pregiudica il diritto del richiedente di presentare ricorso a norma dell’articolo 34, paragrafo 7.»; 24) l’articolo 33 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri possono consentire ai titolari di visto di chiedere la proroga di un visto tramite la piattaforma EU VAP utilizzando un modulo di domanda semplificato. In tali casi, i titolari di visto forniscono quanto segue: a) i dati personali; b) il numero del visto e il numero del documento di viaggio; c) una copia elettronica dei documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi di forza maggiore, motivi umanitari o ragioni personali serie che impediscono loro di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tali titolari di visto pagano diritti pari a 30 EUR solo nel caso di ragioni personali serie conformemente al paragrafo 2.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Non appena l’autorità competente adotta la decisione in merito alla richiesta di proroga del visto tramite la piattaforma EU VAP e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. La decisione è messa a disposizione del titolare del visto nell’account sicuro. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno della decisione.» ; 25) l’articolo 34 è così modificato: a) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   In caso di annullamento o revoca di un visto non rilasciato in formato digitale, è apposto sul visto il timbro “ANNULLATO” o “REVOCATO” e l’elemento otticamente variabile del visto adesivo, l’elemento di sicurezza “effetto immagine latente” e la scritta “visto” sono annullati cancellandoli. 6.   La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono emessi in formato digitale inserendo i dati nel VIS, conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS. La decisione di rifiuto o di revoca e i motivi su cui si basa, di cui all’allegato VI, sono messi a disposizione del titolare del visto nell’account sicuro. Tale decisione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno di tale decisione. Non appena l’autorità competente adotta la decisione e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. Se un titolare di visto è rappresentato da un’altra persona, il messaggio elettronico in questione è inviato a entrambi. Il termine per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale avverso la decisione decorre dal momento in cui il titolare del visto accede alla decisione nell’account sicuro. Il termine è conteggiato in base al fuso orario della residenza del titolare del visto indicata nel modulo di domanda. Si considera che il titolare del visto abbia avuto accesso alla decisione l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro. A decorrere da tale data si presume che la decisione sia stata notificata al titolare del visto. La piattaforma EU VAP indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al titolare del visto. Nel caso di una notifica presunta, la piattaforma EU VAP invia al titolare del visto un messaggio elettronico automatico. Se l’account sicuro non può essere utilizzato per motivi tecnici, il titolare del visto può contattare il consolato competente, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi. La notifica delle decisioni di cui al presente paragrafo può essere effettuata con altri mezzi richiesti dal titolare del visto e autorizzati dallo Stato membro. Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.» ; b) al paragrafo 7, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri forniscono ai titolari di visto informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.»; 26) all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Gli Stati membri possono consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere un visto alla frontiera esterna tramite la piattaforma EU VAP. In tali casi, gli Stati membri notificano al richiedente la decisione adottata in merito alla domanda di visto mettendola a disposizione del richiedente tramite il suo account sicuro sulla piattaforma EU VAP, conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS. Non appena la decisione è stata messa a disposizione nell’account sicuro del richiedente, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, del regolamento VIS.» ; 27) l’articolo 37 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Di norma, i consolati o le autorità centrali tengono archivi digitali delle domande.»; 28) l’articolo 38 è così modificato: a) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l’integrità di tutte le fasi della procedura.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 quater.   Sulla base del materiale formativo sviluppato da eu-LISA o dalla Commissione, le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata di ciascun membro del loro personale e di ciascun fornitore esterno di servizi per quanto riguarda la piattaforma EU VAP.» ; 29) all’articolo 40, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dotano del materiale necessario per la raccolta degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;»; 30) l’articolo 42 è soppresso; 31) l’articolo 43 è così modificato: a) l’ è sostituito dal seguente: «4.   Soltanto i consolati o le autorità centrali esaminano le domande, conducono i colloqui, se del caso, e prendono una decisione sulle domande.» ; b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, solo il personale debitamente autorizzato dei fornitori esterni di servizi può accedere alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all’articolo 7 septies del regolamento VIS e unicamente allo scopo di: a) verificare i dati caricati dal richiedente; b) caricare identificatori biometrici; c) caricare copie dei documenti giustificativi; d) usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare gli appuntamenti disponibili.»; c) il paragrafo 6 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) raccogliere dati e, se del caso, domande, compresi gli identificatori biometrici e, nei casi eccezionali di cui all’articolo 10, paragrafo 1 bis, i documenti giustificativi e i documenti necessari per i controlli di identità, trasmetterli al consolato o alle autorità centrali, qualora non abbiano ricevuto tali documenti e informazioni, e caricarli sulla piattaforma EU VAP;»; ii) sono inseriti i punti seguenti: «c bis) verificare il documento di viaggio confrontandolo con la copia elettronica caricata dal richiedente; c ter) nei casi in cui si applica l’articolo 12, verificare che il titolare del documento di viaggio corrisponda al richiedente;»; 32) l’articolo 44 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In caso di cooperazione tra Stati membri e di cooperazione con un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’eventuale accesso dei fornitori esterni di servizi alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all’articolo 7 septies del regolamento VIS è protetto da un sistema di cifratura sicuro diverso da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» ; 33) l’articolo 47 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto presentata per suo tramite, in particolare le informazioni di cui all’articolo 7 bis del regolamento VIS.» ; 34) il testo dell’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009 è sostituito da quello riportato nell’allegato I del presente regolamento. 35) l’allegato III del regolamento (CE) n. 810/2009 è soppresso; 36) nell’allegato V del regolamento (CE) n. 810/2009, dopo la voce SAN MARINO è inserita la voce seguente: «REGNO UNITO: — Permesso di soggiorno biometrico del Regno Unito (per i cittadini di paesi terzi).».
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