Art. 8
Applicazione dei criteri di vaglio tecnico e del grandfathering
In vigore dal 22 nov 2023
Applicazione dei criteri di vaglio tecnico e del grandfathering
1. Se gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni verdi europee agli usi di cui all’, paragrafi 1 e 3, provvedono affinché:
a)
tali proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento dell’emissione dell’obbligazione;
b)
qualora i criteri di vaglio tecnico siano modificati dopo l’emissione dell’obbligazione, i seguenti proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni dalla data di applicazione dei criteri modificati:
i)
i proventi non ancora assegnati; nonché
ii)
i proventi rientranti in un piano CapEx, conformemente all’, che non hanno ancora soddisfatto i criteri di tassonomia.
2. Se assegnano proventi conformemente all’approccio di portafoglio, gli emittenti includono nel loro portafoglio solo le attività la cui attività economica sottostante è allineata ai criteri di vaglio tecnico applicabili in qualsiasi momento nei sette anni precedenti la data di pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi.
3. Se i proventi di un’obbligazione in essere rischiano di non essere allineati al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’emittente elabora, sottopone a revisione esterna effettuata da un revisore esterno e pubblica un piano per allinearli nei limiti del possibile ai criteri di vaglio tecnico modificati e per attenuare, per quanto possibile, le conseguenze negative del mancato pieno allineamento ai criteri di vaglio tecnico modificati. L’emittente pubblica tale piano prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. L’allineamento ai pertinenti criteri di vaglio tecnico è dimostrato nella relazione sull’allocazione dei proventi di cui all’.
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