Art. 70 · Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni di paesi terzi

Art. 70

Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni di paesi terzi

In vigore dal 22 nov 2023
Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni di paesi terzi 1.   Un revisore esterno di un paese terzo che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all’ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   I verificatori esterni di paesi terzi di cui al paragrafo 1: a) si adoperano al meglio per rispettare gli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, e negli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 7. b) hanno un rappresentante legale stabilito nell’Unione che ottempera all’, paragrafo 3. 3.   L’ESMA può, in qualsiasi momento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, assicurare il rispetto degli obblighi da parte di verificatori esterni di paesi terzi relativamente al paragrafo 2, lettera b), imponendo misure di vigilanza in conformità del titolo V.
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