Art. 67 · Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA

Art. 67

Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA

In vigore dal 22 nov 2023
Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA 1.   L’ESMA gestisce sul proprio sito web un registro accessibile al pubblico che contiene gli elenchi seguenti: a) i verificatori esterni registrati a norma dell’; b) i verificatori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all’; c) i verificatori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all’; d) i verificatori esterni di paesi terzi autorizzati a prestare servizi nell’Unione conformemente all’; e) i verificatori esterni di paesi terzi riconosciuti conformemente all’; f) i verificatori esterni registrati conformemente all’ che avallano i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’; g) i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a revoca della registrazione e che non utilizzano più i diritti ai sensi dell’, laddove la Commissione revochi la sua decisione a norma dell’, paragrafo 1, in relazione a tale paese; h) i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a sospensione o revoca del riconoscimento; i) i verificatori esterni registrati a norma dell’ che non sono più in grado di avallare i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’; 2.   Il registro contiene i dettagli di contatto dei verificatori esterni, i loro siti web e le date in cui le decisioni dell’ESMA relative a detti verificatori esterni acquisiscono efficacia. 3.   Per i verificatori esterni di paesi terzi, il registro contiene altresì informazioni sui servizi che detti verificatori prestano e i dettagli di contatto dell’autorità competente responsabile della vigilanza sugli stessi nel paese terzo corrispondente.
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