Art. 67
Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA
In vigore dal 22 nov 2023
Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA
1. L’ESMA gestisce sul proprio sito web un registro accessibile al pubblico che contiene gli elenchi seguenti:
a)
i verificatori esterni registrati a norma dell’;
b)
i verificatori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all’;
c)
i verificatori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all’;
d)
i verificatori esterni di paesi terzi autorizzati a prestare servizi nell’Unione conformemente all’;
e)
i verificatori esterni di paesi terzi riconosciuti conformemente all’;
f)
i verificatori esterni registrati conformemente all’ che avallano i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’;
g)
i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a revoca della registrazione e che non utilizzano più i diritti ai sensi dell’, laddove la Commissione revochi la sua decisione a norma dell’, paragrafo 1, in relazione a tale paese;
h)
i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a sospensione o revoca del riconoscimento;
i)
i verificatori esterni registrati a norma dell’ che non sono più in grado di avallare i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’;
2. Il registro contiene i dettagli di contatto dei verificatori esterni, i loro siti web e le date in cui le decisioni dell’ESMA relative a detti verificatori esterni acquisiscono efficacia.
3. Per i verificatori esterni di paesi terzi, il registro contiene altresì informazioni sui servizi che detti verificatori prestano e i dettagli di contatto dell’autorità competente responsabile della vigilanza sugli stessi nel paese terzo corrispondente.
Storico versioni
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