Art. 66 · Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e vigilanza

Art. 66

Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e vigilanza

In vigore dal 22 nov 2023
Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e vigilanza 1.   L’ESMA impone il pagamento di commissioni ai verificatori esterni per le spese relative alla loro registrazione, al loro riconoscimento e alla loro vigilanza così come per i costi che l’ESMA potrebbe dover sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento. 2.   Le commissioni totali addebitate dall’ESMA ai verificatori esterni richiedenti, registrati o riconosciuti a norma del presente regolamento coprono i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA nelle sue attività in relazione alla registrazione e supervisione di tutti i verificatori esterni. Allo stesso tempo, qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato. In deroga al primo comma, i verificatori esterni il cui fatturato annuo è inferiore a un determinato importo possono essere esentati dall’obbligo di pagare un diritto, come ulteriormente specificato nell’atto delegato che sarà adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3. 3.   La Commissione adotta un atto delegato a norma dell’ entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando, in particolare, il tipo di commissioni, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento. Nel redigere l’atto delegato, la Commissione specifica la soglia del fatturato annuo dei verificatori esterni a livello di gruppo al di sotto della quale non deve essere addebitato alcun diritto e specifica altresì le modalità di calcolo del fatturato annuo ai fini dell’applicazione di tale soglia. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta l’ESMA in merito alle commissioni di cui a tale paragrafo.
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