Art. 63
Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie
In vigore dal 22 nov 2023
Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’, paragrafo 1, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.
2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all’indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo sull’esito delle indagini.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’ e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli . Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all’indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini ai sensi del presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.
7. Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti professionali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’, paragrafo 1, e in tal caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’ e impone una sanzione pecuniaria conformemente all’.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel suo processo decisionale.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente la procedura per l’esercizio del potere dell’ESMA di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora, nonché norme dettagliate sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA evita d’imporre sanzioni pecuniarie penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un’azione penale di diritto interno.
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