Art. 61 · Penalità di mora

Art. 61

Penalità di mora

In vigore dal 22 nov 2023
Penalità di mora 1.   L’ESMA infligge mediante decisione penalità di mora volte a obbligare: a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera e); b) una persona di cui all’, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’; o iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’. 2.   La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo. 3.   L’importo della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.
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