Art. 6 · Attività finanziarie

Art. 6

Attività finanziarie

In vigore dal 22 nov 2023
Attività finanziarie 1.   I proventi delle attività finanziarie sono assegnati unicamente agli impieghi di cui all’, paragrafo 1, o, se del caso, agli impieghi di cui all’, paragrafi 2 e 3. 2.   I proventi delle attività finanziarie possono essere assegnati ad altre attività finanziarie in sequenza, a condizione che: a) non vi siano più di tre attività finanziarie in sequenza; b) i proventi delle attività finanziarie ultime nella sequenza siano assegnati unicamente agli impieghi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b), c) o e) o, se del caso, agli impieghi di cui all’, paragrafo 3; nonché c) l’emittente garantisce la possibilità per i verificatori esterni di riesaminare efficacemente l’allocazione finale dei proventi.
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