Art. 6
Attività finanziarie
In vigore dal 22 nov 2023
Attività finanziarie
1. I proventi delle attività finanziarie sono assegnati unicamente agli impieghi di cui all’, paragrafo 1, o, se del caso, agli impieghi di cui all’, paragrafi 2 e 3.
2. I proventi delle attività finanziarie possono essere assegnati ad altre attività finanziarie in sequenza, a condizione che:
a)
non vi siano più di tre attività finanziarie in sequenza;
b)
i proventi delle attività finanziarie ultime nella sequenza siano assegnati unicamente agli impieghi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b), c) o e) o, se del caso, agli impieghi di cui all’, paragrafo 3; nonché
c)
l’emittente garantisce la possibilità per i verificatori esterni di riesaminare efficacemente l’allocazione finale dei proventi.
Storico versioni
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