Art. 59 · Misure di vigilanza dell’ESMA

Art. 59

Misure di vigilanza dell’ESMA

In vigore dal 22 nov 2023
Misure di vigilanza dell’ESMA 1.   Qualora constati, conformemente all’, paragrafo 8, che una persona ha commesso una violazione di cui all’, paragrafo 1, l’ESMA adotta una decisione volta ad adottare una o più delle misure seguenti: a) revoca della registrazione di un revisore esterno; b) revoca del riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo; c) divieto temporaneo per il revisore esterno di esercitare le attività ai sensi del presente regolamento in tutta l’Unione fino alla cessazione della violazione; d) sospensione della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo e) imposizione all’interessato di porre fine alla violazione; f) inflizione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’; g) inflizione di penalità di mora ai sensi dell’; h) emissione di una comunicazione pubblica. 2.   L’ESMA revoca la registrazione o il riconoscimento di un revisore esterno in una delle circostanze seguenti: a) il revisore esterno abbia espressamente rinunciato alla registrazione o al riconoscimento o non abbia utilizzato la registrazione o il riconoscimento entro 36 mesi dalla concessione della registrazione o del riconoscimento; b) il revisore esterno abbia ottenuto la registrazione o il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) il revisore esterno non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione o cui era subordinato il riconoscimento. Laddove revochi la registrazione o il riconoscimento del revisore esterno, l’ESMA fornisce motivazioni esaurienti nella sua decisione. La revoca ha effetto immediato. 3.   L’ESMA, ai fini del paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti: a) la durata e la frequenza della violazione; b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione; c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza; d) il grado di responsabilità dell’autore della violazione; e) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori; g) l’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; h) il livello di collaborazione con l’ESMA che la persona responsabile della violazione ha dimostrato, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa; i) le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione; j) qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi. 4.   L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione della decisione di cui al paragrafo 1. La pubblicazione di cui al primo comma comprende i seguenti elementi: a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione; b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo; c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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