Art. 58
Scambio di informazioni
In vigore dal 22 nov 2023
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti di cui all’, l’ESMA e altre autorità pertinenti si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate a norma del presente regolamento.
2. Le autorità competenti di cui all’, l’ESMA, altre autorità pertinenti e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento si servono di tali informazioni solo nell’esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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