Art. 56 · Ispezioni in loco

Art. 56

Ispezioni in loco

In vigore dal 22 nov 2023
Ispezioni in loco 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, l’ESMA può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso. 2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’ESMA e dispongono di tutti i poteri di cui all’, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, gli immobili e i libri e la documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. 3.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione. In debito anticipo rispetto all’ispezione, l’ESMA avvisa l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. 4.   Le persone di cui all’, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione. 5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco. 6.   L’ESMA può imporre alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere svolta l’ispezione di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall’, paragrafo 1. 7.   Qualora i funzionari dell’ESMA e le altre persone che li accompagnano, autorizzate dall’ESMA, constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. 8.   Se il diritto nazionale applicabile richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ESMA presenta domanda per ottenere tale autorizzazione. L’ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. 9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di verificare la proporzionalità di dette misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L’autorità giudiziaria nazionale non può, tuttavia, mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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