Art. 54
Richiesta di informazioni
In vigore dal 22 nov 2023
Richiesta di informazioni
1. L’ESMA, mediante richiesta semplice o decisione, può richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
a)
persone che conducono effettivamente l’attività di revisore esterno;
b)
membri degli organismi di sorveglianza, di gestione o di amministrazione del revisore esterno;
c)
membri dell’alta dirigenza del revisore esterno;
d)
qualsiasi persona direttamente coinvolta nelle attività di valutazione del revisore esterno;
e)
rappresentanti legali e dipendenti di soggetti ai quali un revisore esterno ha esternalizzato determinate funzioni ai sensi dell’;
f)
persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale al processo di gestione del revisore esterno, compresi gli azionisti che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto del revisore esterno o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante sul revisore esterno;
g)
chiunque agisca o si presenti come un revisore esterno, senza essere registrato come tale, nonché qualsiasi persona che svolga una delle funzioni di cui alle lettere da a) ad f) per conto di tale persona.
2. Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e
f)
indica la sanzione pecuniaria potenziale prevista all’ laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere la fornitura di informazioni mediante decisione a norma del paragrafo 1, l’ESMA:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
indica le penalità di mora previste dall’ laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f)
indica la sanzione pecuniaria prevista all’ laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;
g)
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi la commissione di ricorso conformemente agli del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») a norma degli del medesimo regolamento.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite risultino essere incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione di cui al paragrafo 1 all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone cui è rivolta tale richiesta o decisione.
Storico versioni
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