Art. 52 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 52

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 22 nov 2023
Pubblicazione delle decisioni 1.   La decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa per una violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che il soggetto destinatario di tale decisione è stato informato di tale decisione. La pubblicazione contiene le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. 2.   Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono in uno dei modi seguenti: a) differiscono la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino; b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino. 3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia oggetto di un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organi amministrativi, le autorità competenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa. 4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono limitati a quanto necessario ai fini del caso specifico e sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.
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