Art. 51 · Diritto di impugnazione

Art. 51

Diritto di impugnazione

In vigore dal 22 nov 2023
Diritto di impugnazione Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.
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