Art. 48 · Misure cautelari

Art. 48

Misure cautelari

In vigore dal 22 nov 2023
Misure cautelari 1.   Un’autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che l’emittente di una obbligazione verde europea abbia commesso irregolarità oppure che tale emittente abbia violato il presente regolamento comunica tali risultanze all’autorità competente dello Stato membro d’origine e all’ESMA. 2.   Laddove, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, un emittente di una obbligazione verde europea persista nel violare il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’ESMA, adotta tutte le misure adeguate per proteggere gli investitori e informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA in merito a tale circostanza. 3.   Un’autorità competente che sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’altra autorità competente a norma del paragrafo 2 può sottoporre la questione all’ESMA. L’ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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