Art. 46 · Cooperazione tra autorità competenti

Art. 46

Cooperazione tra autorità competenti

In vigore dal 22 nov 2023
Cooperazione tra autorità competenti 1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nell’indagine, nella vigilanza e nel contrasto delle violazioni. Qualora abbiano deciso, in conformità dell’, paragrafo 5, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti giudiziari avviati in ordine a presunte violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro ai fini del presente regolamento. 2.   Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente in una delle seguenti circostanze eccezionali: a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o di contrasto o a un’indagine penale; b) qualora dinanzi alle pertinenti autorità dello Stato membro di tale autorità competente sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; c) qualora nello Stato membro di tale autorità competente sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle persone di cui alla lettera b) per le stesse azioni. 3.   Le autorità competenti possono chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di indagini o ispezioni in loco. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un’ispezione in loco o a un’indagine, può adottare una delle misure seguenti: a) effettuare l’indagine o l’ispezione in loco direttamente; b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’indagine o all’ispezione in loco; c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’indagine o l’ispezione in loco; d) nominare verificatori o esperti che eseguano l’indagine o l’ispezione in loco; e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza. 4.   Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione, quando un’autorità competente di cui all’, paragrafo 2, constata o ha motivo di ritenere che un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o all’ o 19 non sia stato rispettato, ne informa in modo sufficientemente dettagliato l’autorità competente dello Stato membro del soggetto o dei soggetti sospettati di tale mancata conformità. Al ricevimento di tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro del soggetto sospettato di mancata conformità adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per porre rimedio alla mancata conformità individuata e informarne l’altra autorità competente interessata. Se un’autorità competente di cui all’, paragrafo 2, è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti interessate. 5.   Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, in tali situazioni l’ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure ai fini della cooperazione e dello scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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