Art. 43 · Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo

Art. 43

Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo

In vigore dal 22 nov 2023
Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo 1.   Un revisore esterno stabilito nell’Unione registrato conformemente all’ può presentare domanda all’ESMA per autorizzare l’avallo dei servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo su base continuativa nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il revisore esterno ha verificato ed è in grado di dimostrare all’ESMA, su base permanente, che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo soddisfa requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli previsti nel presente regolamento; b) il revisore esterno dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l’attività di prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo nonché per gestire i rischi associati; c) si utilizzano i servizi del revisore esterno del paese terzo per uno qualsiasi dei seguenti motivi obiettivi: i) le specificità dei mercati o investimenti sottostanti; ii) la prossimità di detto revisore esterno del paese terzo a mercati, emittenti o investitori del paese terzo; iii) la competenza del revisore esterno del paese terzo nel prestare i servizi di revisione esterna o nel contesto di mercati o investimenti specifici. 2.   Un revisore esterno che presenta una domanda di cui al paragrafo 1 (il «revisore esterno avallante») fornisce tutte le informazioni che sono necessarie a dimostrare all’ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte. 3.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’ESMA ne verifica la completezza. Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al revisore esterno avallante e fissa un termine entro il quale il revisore esterno avallante deve trasmettere informazioni supplementari. Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al revisore esterno avallante. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l’ESMA la esamina e adotta una decisione per autorizzare l’avallo o per rifiutarlo. L’ESMA notifica al revisore esterno avallante la sua decisione. La decisione specifica i motivi e acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dopo la sua adozione. 4.   I servizi prestati ai sensi del presente regolamento da un revisore esterno di un paese terzo i cui servizi hanno ottenuto l’avallo sono considerati servizi forniti dal revisore esterno avallante. Il revisore esterno avallante non vi fa ricorso con l’intento di eludere gli obblighi introdotti dal presente regolamento. 5.   Il revisore esterno avallante è pienamente responsabile per i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno di un paese terzo i cui servizi hanno ottenuto l’avallo e per il rispetto del presente regolamento. 6.   Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, l’ESMA ha il potere di imporre al revisore esterno avallante la cessazione dell’avallo. 7.   Il revisore esterno avallante pubblica le informazioni di cui all’ sul proprio sito web. 8.   Il revisore esterno avallante presenta ogni anno una relazione all’ESMA in merito ai servizi che ha avallato durante i dodici mesi precedenti.
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