Art. 4
Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee
In vigore dal 22 nov 2023
Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee
1. Prima della scadenza di un’obbligazione verde europea, i proventi di tale obbligazione sono assegnati integralmente, conformemente ai criteri di tassonomia, a una o più delle categorie seguenti («approccio graduale»):
a)
immobilizzazioni che non siano attività finanziarie;
b)
spese che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.2.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
c)
spese operative che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.3.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e sostenute non più di tre anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;
d)
attività finanziarie create non più di cinque anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;
e)
attività e spese delle famiglie.
In deroga al primo comma, gli emittenti possono dedurre i costi di emissione dai proventi delle obbligazioni verdi europee prima di assegnare tali proventi.
2. In deroga al paragrafo 1, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai criteri di tassonomia («approccio di portafoglio»).
Se assegnano proventi conformemente al primo comma del presente paragrafo, gli emittenti dimostrano nelle relazioni sull’allocazione dei proventi di cui all’ che il valore totale delle attività di cui al primo comma del presente paragrafo nel loro portafoglio supera il valore totale del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee in essere.
3. In deroga al paragrafo 1, un emittente sovrano o di un paese terzo che sia uno Stato, un membro di una federazione nel caso di uno Stato federale o un ente regionale o comunale può anche destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee da esso emesse a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche, aiuti internazionali correnti o altri tipi di spesa pubblica, a condizione che i proventi siano assegnati conformemente ai criteri di tassonomia.
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