Art. 35
Conflitti di interessi e riservatezza delle informazioni
In vigore dal 22 nov 2023
Conflitti di interessi e riservatezza delle informazioni
1. I verificatori esterni individuano, eliminano o gestiscono, e comunicano in maniera trasparente nelle loro revisioni eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali riguardanti:
a)
i loro analisti o dipendenti;
b)
gli azionisti che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto dei verificatori esterni o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante sui verificatori esterni;
c)
qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai verificatori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione;
d)
qualsiasi persona che approvi le revisioni.
2. Prima di stipulare con un emittente un contratto per la prestazione di servizi, il revisore esterno effettua una valutazione precontrattuale dell’esistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale e documenta tale valutazione. Il revisore esterno aggiorna la valutazione precontrattuale e la relativa documentazione quando, dopo la conclusione del contratto tra il revisore esterno e l’emittente, si verifica una modifica sostanziale del rischio di conflitto di interessi.
Il revisore esterno non emette una revisione se individua un conflitto di interessi effettivo e se non è in grado di attuare misure per eliminarlo o gestirlo.
3. Le commissioni addebitate da verificatori esterni per i servizi di valutazione non dipendono dall’esito delle revisioni né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.
4. Gli analisti, i dipendenti del revisore esterno e qualsiasi altra persona contrattualmente legata ai verificatori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione sono vincolati dall’obbligo del segreto professionale.
5. I verificatori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti o qualsiasi altra persona fisica contrattualmente legata ai verificatori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione rispettino gli obblighi seguenti:
a)
adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del revisore esterno da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di valutazione;
b)
non divulghino informazioni sulle revisioni e su possibili future revisioni, a qualsiasi parte diversa dagli emittenti che hanno richiesto la valutazione da parte del revisore esterno;
c)
non utilizzino o condividano informazioni riservate per qualsiasi altra finalità diversa dalle attività di valutazione.
Storico versioni
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