Art. 33 · Esternalizzazione

Art. 33

Esternalizzazione

In vigore dal 22 nov 2023
Esternalizzazione 1.   I verificatori esterni che esternalizzano le loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori terzi abbiano l’abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale. Tali verificatori esterni assicurano inoltre che l’esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell’ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali verificatori esterni del presente regolamento. 2.   I verificatori esterni non possono esternalizzare tutte le attività di valutazione o la propria funzione di controllo della conformità. 3.   I verificatori esterni notificano all’ESMA le proprie attività di valutazione che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività, così come i motivi di tale esternalizzazione. 4.   I verificatori esterni che esternalizzano le attività di valutazione assicurano che tale esternalizzazione non riduca o comprometta la capacità dei membri dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione del revisore esterno di svolgere la loro funzione o i loro ruoli. 5.   I verificatori esterni assicurano che i prestatori di servizi terzi cooperino e soddisfino tutte le richieste di vigilanza dell’ESMA in relazione a qualsiasi attività di valutazione esternalizzata. 6.   I verificatori esterni rimangono responsabili per qualsiasi attività esternalizzata e adottano misure per garantire quanto segue: a) la valutazione se il prestatore di servizi terzo esegue le attività di valutazione esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari dell’Unione e nazionali applicabili e provvede a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; b) l’individuazione di eventuali rischi potenziali in relazione alle attività di valutazione esternalizzate; c) il monitoraggio periodico adeguato delle attività di valutazione esternalizzate; d) le procedure di controllo adeguate rispetto alle attività di valutazione esternalizzate, compresa un’efficace vigilanza sulle attività di valutazione esternalizzate e su qualsiasi rischio potenziale relativo al prestatore di servizi terzo; e) l’assicurazione di un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. Ai fini del primo comma, lettera e), i verificatori esterni ottengono informazioni sulle modalità di continuità operativa dei prestatori di servizi terzi, valutano la loro qualità e richiedono miglioramenti di tali modalità se necessario. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri: a) per valutare l’abilità e la capacità di prestatori di servizi terzi di svolgere le attività di valutazione in maniera affidabile e professionale; nonché b) per garantire che l’esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei verificatori esterni o la capacità dell’ESMA di controllare la conformità dei verificatori esterni al presente regolamento. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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