Art. 31 · Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni

Art. 31

Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni

In vigore dal 22 nov 2023
Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni 1.   I verificatori esterni adottano e attuano misure destinate ad assicurare che le loro revisioni forniscano un parere sulla base di un’analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e che, secondo le loro metodologie, siano rilevanti per la loro analisi. 2.   I verificatori esterni rendono pubblicamente disponibili i passaggi chiave del loro ragionamento usati per giungere alle conclusioni di ciascuna delle loro revisioni. 3.   I verificatori esterni utilizzano informazioni di qualità sufficiente e provenienti da fonti affidabili quando forniscono revisioni. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 3 siano di qualità sufficiente e se le fonti di cui a tale paragrafo siano affidabili. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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