Art. 30 · Politiche e procedure interne

Art. 30

Politiche e procedure interne

In vigore dal 22 nov 2023
Politiche e procedure interne 1.   I verificatori esterni adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che gli interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di valutazione. 2.   I verificatori esterni adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’affidabilità delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno, nonché l’efficacia delle disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni, di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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