Art. 24 · Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione

Art. 24

Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione 1.   Un revisore esterno notifica all’ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell’, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate. Nel caso in cui l’ESMA si opponga a tali modifiche sostanziali, ne informa il revisore esterno entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell’obiezione. Le modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo non possono essere attuate se l’ESMA solleva obiezioni entro tale periodo. 2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l’ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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