Art. 21
Informativa periodica post-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità
In vigore dal 22 nov 2023
Informativa periodica post-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità
1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità possono comunicare periodicamente informazioni post-emissione mediante modelli comuni.
Se l’emittente comunica periodicamente informazioni post-emissione a norma del primo comma del presente paragrafo, l’ si applica fino alla scadenza dell’obbligazione.
2. Per un emittente di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili, i modelli di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono all’attuazione di tali piani;
b)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di comunicare informazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;
c)
la quota minima di proventi delle obbligazioni utilizzate per attività ecosostenibili a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852.
3. Per un emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità, i modelli di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
la motivazione, il livello di ambizione, la rilevanza e la metodologia di calcolo degli indicatori chiave di prestazione stabiliti dall’emittente;
b)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinate a contribuire all’attuazione di tali piani;
c)
se del caso, il modo in cui i proventi dell’obbligazione sono collegati al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;
d)
una descrizione della struttura delle obbligazioni, compreso il meccanismo di aggiustamento delle cedole.
4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ entro il 21 dicembre 2024 per integrare il presente regolamento definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni da comunicare nei modelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Nel redigere tale atto delegato, la Commissione tiene conto delle informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance che devono essere comunicate a norma di altri atti legislativi pertinenti, compreso il regolamento (UE) 2017/1129, al fine di evitare una sovrapposizione di informative per gli emittenti.
Nell’elaborare tale atto delegato, la Commissione tiene conto anche delle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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