Art. 17 · Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica

Art. 17

Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica

In vigore dal 22 nov 2023
Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica Le obbligazioni emesse ai fini della cartolarizzazione sintetica non sono ammissibili al fine di avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-17