Art. 17
Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica
In vigore dal 22 nov 2023
Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica
Le obbligazioni emesse ai fini della cartolarizzazione sintetica non sono ammissibili al fine di avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
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