Art. 13 · Emittenti sovrani

Art. 13

Emittenti sovrani

In vigore dal 22 nov 2023
Emittenti sovrani 1.   Un emittente sovrano ottiene revisioni post-emissione delle sue obbligazioni verdi europee da: a) un revisore esterno; o b) un revisore esterno e un revisore di Stato. 2.   Qualora un emittente sovrano ottenga una revisione post-emissione da un revisore esterno e da un revisore di Stato, il revisore di Stato riesamina l’allocazione dei proventi delle obbligazioni e il revisore esterno verifica se le attività economiche finanziate tramite l’obbligazione sono in linea con i criteri di tassonomia.
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