Art. 12 · Relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee

Art. 12

Relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee

In vigore dal 22 nov 2023
Relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee 1.   Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l’allocazione integrale dei proventi e almeno una volta durante la vita di tali obbligazioni, redigono e rendono pubblica una relazione sull’impatto ambientale dell’uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all’allegato III. 2.   Le relazioni sull’impatto delle obbligazioni verdi europee possono riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee. 3.   Gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono chiedere una revisione della relazione sull’impatto da parte di un revisore esterno. Tale revisione della relazione sull’impatto contiene gli elementi seguenti: a) una valutazione in merito al fatto se l’emissione dell’obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell’emittente; b) una valutazione dell’impatto ambientale indicato dei proventi delle obbligazioni; c) gli elementi di cui all’allegato IV.
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