Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001
In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i punti seguenti:
«6)
“regime su larga scala”, il regime per il quale il sostegno totale richiesto nell’ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 100 000 000 EUR;
7)
“progetto su larga scala”, l’investimento, diverso da un regime, per il quale il sostegno totale richiesto nell’ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 70 000 000 EUR;
8)
“categoria di fondi”, una delle seguenti categorie di fondi a disposizione di uno Stato membro beneficiario:
a)
fondi generati dalla messa all’asta delle quote a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
b)
fondi generati dalla messa all’asta delle quote a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE;
c)
fondi generati dalla messa all’asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
9)
“sottocategoria di fondi”, una delle seguenti sottocategorie di fondi generati dalla messa all’asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE:
a)
fondi generati prima del 31 dicembre 2027;
b)
fondi generati tra il 31 dicembre 2027 e il 30 dicembre 2028;
c)
fondi generati dopo il 30 dicembre 2028.»;
2)
l’articolo 3 è soppresso;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, i termini «alla BEI» sono sostituiti dai seguenti: «alla Banca europea per gli investimenti (“BEI”)»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Se un investimento riguarda un progetto su larga scala, lo Stato membro beneficiario presenta una proposta conformemente al paragrafo 1.
Nel presentare la proposta, lo Stato membro beneficiario specifica l’importo richiesto come primo esborso a favore del progetto su larga scala e presenta un calendario di attuazione del progetto e un calendario di esborso corrispondente.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del progetto su larga scala in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l’importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul progetto, secondo il caso. Lo Stato membro beneficiario fornisce inoltre informazioni sull’attuazione del progetto rispetto al calendario di attuazione presentato.
2 ter. Gli Stati membri beneficiari consultano i portatori di interessi in merito ai progetti di proposte di investimento per progetti su larga scala e regimi su larga scala, conformemente alle pertinenti disposizioni unionali o nazionali sulla protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri beneficiari fissano termini ragionevoli entro cui i portatori di interessi devono essere informati ed esprimere il loro parere prima della presentazione delle proposte di investimento alla BEI.»
;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il rendiconto dei fondi disponibili specifica le categorie e sottocategorie di fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario, secondo il caso.»;
b)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per ciascuna categoria e sottocategoria di fondi, il rendiconto dei fondi disponibili specifica:»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 7 è così modificato:
i)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;»;
ii)
alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità delle norme applicabili in materia;»;
iii)
è inserita la lettera seguente:
«c bis)
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;»;
iv)
è aggiunta la lettera seguente:
«f)
se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime in conformità dell’articolo 4.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, la BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’investimento soddisfa gli obblighi precisati al paragrafo 7, lettere b) e c);
b)
l’investimento soddisfa l’obbligo precisato al paragrafo 7, lettera c bis), ad eccezione dei regimi confermati dalla BEI in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
c)
lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull’attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all’allegato I, punto 4.2.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Una proposta di investimento sostanzialmente identica a una proposta precedente che non è stata confermata dalla BEI è inammissibile.»
;
6)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 7 è così modificato:
i)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;»;
ii)
alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«se l’investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE o delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno l’80 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, e dalle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:»;
iii)
è inserita la lettera seguente:
«c bis)
se l’investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 90 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:
—
fondi già esborsati per investimenti prioritari e non prioritari;
—
fondi ancora da esborsare in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 10;
—
fondi ancora da esborsare conformemente a una raccomandazione già formulate a norma del paragrafo 9;
—
fondi richiesti per la proposta di investimento oggetto della valutazione;»;
iv)
alla lettera e), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità delle norme applicabili in materia;»;
v)
è inserita la lettera seguente:
«e bis)
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;»;
vi)
è aggiunta la lettera seguente:
«h)
se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, il comitato per gli investimenti può raccomandare di finanziare la proposta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere da b) a e);
b)
l’investimento soddisfa l’obbligo di cui al paragrafo 7, lettera e bis), ad eccezione dei regimi di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
c)
lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull’attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all’allegato I, punto 4.2.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Una proposta di investimento sostanzialmente identica a una proposta precedente di cui il comitato per gli investimenti non ha raccomandato il finanziamento è inammissibile.»
;
7)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione notifica la decisione di esborso agli Stati membri beneficiari interessati e ne informa la BEI, il comitato per gli investimenti e, ove opportuno, gli Stati membri non beneficiari in cui è situata la regione frontaliera limitrofa dell’Unione ove avviene l’investimento.»
;
8)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Investimenti interrotti
1. Fatta salva la relazione annuale presentata dallo Stato membro beneficiario a norma dell’articolo 13, un investimento è considerato interrotto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a)
lo Stato membro beneficiario o l’autorità di gestione del regime non ha sottoscritto, entro due anni dall’ultima trasmissione dei fondi da parte della BEI a norma dell’articolo 9, un impegno giuridico a finanziare l’investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime;
b)
lo Stato membro beneficiario o l’autorità di gestione del regime non ha concesso alcun sostegno all’investimento per più di due anni dall’assunzione dell’impegno giuridico a finanziare l’investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime, a meno che lo Stato membro beneficiario non possa dimostrare che l’investimento è in corso di attuazione e che il sostegno sarà concesso entro un termine ragionevole.
2. Nella decisione adottata in conformità dell’articolo 8, la Commissione modifica l’importo già esborsato per l’investimento interrotto detraendo ogni importo non ancora oggetto di impegno giuridico, se l’investimento è interrotto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o non ancora concesso, se l’investimento è interrotto ai sensi del paragrafo 1, lettera b). Questi importi aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e sono compensati con qualsiasi futuro pagamento della BEI allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 9. La Commissione informa la BEI della necessità di compensare l’importo.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, prima della data di chiusura del rendiconto dei fondi disponibili fissata all’articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario può informare la Commissione in merito a un investimento interrotto e chiedere la modifica della decisione di esborso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La richiesta può riguardare gli importi non ancora oggetto di impegno giuridico o non ancora pagati al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione e gli importi già pagati al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione, ma successivamente recuperati dallo Stato membro beneficiario. Lo Stato membro beneficiario fornisce le prove documentali che giustificano la richiesta.
Il paragrafo 2 si applica alla modifica della decisione di esborso, all’aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell’importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.»
;
9)
all’articolo 11 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. Se la proposta di investimento deve essere finanziata esclusivamente con le entrate derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE o delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva, i rappresentanti degli Stati membri beneficiari che hanno diritto di decisione e di voto sono solo quelli specificati nell’allegato II ter, parte A, della direttiva 2003/87/CE.
3 ter. Se una proposta di investimento riguarda una regione frontaliera limitrofa dell’Unione situata in uno Stato membro non beneficiario che è rappresentato presso il comitato per gli investimenti e il rappresentante della BEI non ne approva il finanziamento, il rappresentante dello Stato membro non beneficiario in questione non ha diritto di voto sulla proposta.»
;
10)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La BEI elabora orientamenti di gestione delle attività per gestire le entrate provenienti dal Fondo per la modernizzazione, per fare in modo che tali entrate siano gestite conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e del regolamento interno della BEI.»
;
11)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Monitoraggio, comunicazione e pianificazione a cura degli Stati membri
»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 è corredata da una panoramica degli investimenti in relazione ai quali lo Stato membro beneficiario intende presentare proposte di investimento nei due anni civili successivi, con una previsione fino al 2030, e da informazioni aggiornate sugli investimenti descritti nelle eventuali panoramiche precedenti.»
;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. La panoramica e, per quanto possibile, la previsione fino al 2030 di cui al paragrafo 2 contengono le informazioni specificate nell’allegato III.
4. Le informazioni incluse nella panoramica di cui al paragrafo 2 non sono vincolanti per lo Stato membro beneficiario al momento della presentazione delle proposte di investimento a norma dell’articolo 4.
5. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché i portatori di interessi siano consultati in merito alla prima stesura della panoramica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri beneficiari fissano termini ragionevoli entro cui i portatori di interessi devono essere informati ed esprimere il loro parere prima della presentazione della panoramica alla Commissione.»
;
12)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 13 bis
Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri non beneficiari in merito agli investimenti che interessano le regioni frontaliere limitrofe dell’Unione
Se lo Stato membro beneficiario usa le risorse assegnategli per finanziare investimenti che interessano una regione frontaliera limitrofa dell’Unione, lo Stato membro non beneficiario in cui è situata tale regione fornisce allo Stato membro beneficiario tutte le informazioni e prove documentali necessarie affinché lo Stato membro beneficiario si conformi all’articolo 13.»
;
13)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
il numero di proposte di investimento ricevute e il numero di quelle confermate, compresa l’indicazione del settore di investimento e gli importi corrispondenti;
b)
il numero di raccomandazioni formulate, le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione e gli importi assegnati agli investimenti raccomandati;»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
i principali dati e conclusioni riguardanti le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’articolo 13, paragrafo 1.»;
b)
al paragrafo 2, la data «15 marzo» è sostituita dalla data «15 novembre»;
14)
all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
15)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La BEI prepara i conti annuali del Fondo per la modernizzazione per ciascun esercizio, che inizia il 1
o
gennaio e termina il 31 dicembre.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché ogni due anni abbia luogo un audit sull’utilizzo degli importi provenienti dal Fondo per la modernizzazione pagati dallo Stato membro beneficiario o dall’autorità di gestione del regime al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione. Lo Stato membro beneficiario trasmette senza indebito ritardo la relazione di audit alla Commissione e alla BEI.»
;
16)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri beneficiari mettono a disposizione del pubblico, sui siti web dei servizi competenti delle rispettive amministrazioni, le informazioni sugli investimenti sostenuti a norma del presente regolamento, al fine di informare il pubblico in merito al ruolo e agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Tali informazioni comprendono un’apposita etichetta in conformità dell’articolo 30 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE.
2. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione rispettino i requisiti relativi alla visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi delle aste dell’EU ETS di cui all’articolo 30 quaterdecies della direttiva 2003/87/CE. A tal fine, gli Stati membri beneficiari o le autorità di gestione del regime includono gli obblighi pertinenti negli accordi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione e monitorano il rispetto di tali obblighi, anche verificando i materiali pubblicitari usati dai destinatari finali.»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
17)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
18)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
19)
il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
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