Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 nov 2023
1.   In caso di cambiamento dell'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, la nuova autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione ha accesso a tutte le informazioni pertinenti su tale società. Ciò comprende l'accesso al piano di monitoraggio di ciascuna nave sotto la responsabilità della società di navigazione, alle precedenti relazioni sulle emissioni a livello di nave e alle relazioni a livello di nave da presentare in caso di cambiamento della società di ciascuna nave sotto la responsabilità della società di navigazione, nonché ai dati aggregati sulle emissioni a livello di società dei periodi di monitoraggio precedenti. 2.   L'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione responsabile prima del cambiamento di cui al paragrafo 1 esercita la dovuta diligenza per fornire alla nuova autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, dietro sua richiesta, qualsiasi altro documento o informazione riguardante la società di navigazione interessata. 3.   L'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione responsabile prima del cambiamento di cui al paragrafo 1 ha accesso, se del caso, alle informazioni relative al periodo durante cui la società di navigazione era sotto la sua responsabilità, in particolare ai fini del trattamento delle procedure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE e del trattamento delle sanzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della medesima direttiva.
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