Art. 5
In vigore dal 22 nov 2023
Nel caso in cui la società di navigazione non registrata in uno Stato membro abbia fatto il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri, l'autorità di riferimento nei confronti di tale società di navigazione è lo Stato membro in cui la società di navigazione ha fatto il primo scalo in porto nelle tratte iniziate o terminate in detti Stati membri col medesimo numero di scali in porto e percorse durante i periodi di riferimento pertinenti.
La data e l'ora di partenza o di arrivo sono calcolate secondo l'ora di Greenwich (GMT/UTC).
Storico versioni
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