Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 2023
1.   Se il soggetto che ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi della direttiva ETS è l'armatore, l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvede affinché l'armatore le fornisca un documento contenente l'elenco delle navi per le quali egli ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi della direttiva ETS e le cui emissioni rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come pure il numero di identificazione IMO delle navi. 2.   In caso di modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1, l'armatore informa senza indugio l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione e le fornisce un documento aggiornato, unitamente al nome della nuova società di navigazione per ciascuna nave non più di sua responsabilità e al relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato.
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