Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 nov 2023
Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2024, continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario, certificato ufficiale, certificato sanitario/ufficiale o dall’attestato privato rilasciato conformemente ai modelli di cui, rispettivamente, all’allegato III, capitoli da 1 a 53, e all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato o l’attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.
Storico versioni

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