Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico. 2.   Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.
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